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INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO: IL TRATTAMENTO FISCALE È DIFFERENZIATO

1 minuto, Redazione , 09/07/2015

Indennità di licenziamento: il trattamento fiscale è differenziato

Il D.lgs 23/2015 di attuazione del Jobs act prevede nuove modalità di calcolo delle indennità collegate al licenziamento del lavoratore con diverso trattamento fiscale

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 Il Dlgs 23/2015 di attuazione del Jobs act prevede nuove modalità di calcolo delle indennità collegate al licenziamento del lavoratore sulle quali il trattamenti fiscale sara differenziato sulla base delle modalità di licenziamento e dal momento del pagamento
Per quanto riguarda le indennità collegate al licenziamento nullo o inefficace, il lavoratore potrà ricevere, su decisione del giudice o un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento a «titolo di risarcimento del danno subito»; oppure un’indennità «sostitutiva della reintegrazione», pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, non soggetta a contribuzione previdenziale. La prima indennità “risarcitoria” è soggetta a tassazione separata se il rapporto di lavoro cessa effettivamente Se invece questo il lavoratore viene reintegrato si applicherà la tassazione ordinaria per la parte riferita totalmente all’anno di riferimento; oppure in caso di periodo distribuito su più anni, tassazione ordinaria per la prima parte e separata per la parte degli arretrati.
L’ indennità sostitutiva della reintegra invece è sottoposta a tassazione separata sulle somme percepite, al netto delle spese legali sostenute, e al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con la stessa aliquota del Tfr.
Analoghe considerazioni dovrebbero valere per le indennità corrisposte per licenziamenti con vizi formali e procedurali sia individuali che collettivi.
Anche quando il datore di lavoro eroga un’indennità per l’illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo la somma pagata è soggetta a tassazione separata con la stessa aliquota determinata agli effetti del Tfr.
In caso di conciliazione, con cessazione del rapporto di lavoro e in assenza di giudizio al lavoratore spetta un importo pari a una mensilità per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, l’art 23 del decreto prevede specificamente che esso non costituisca reddito imponibile ai fini Irpef , non sia soggetto a contributi né alle addizionali IRPEF .

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