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TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA ALBO GESTORI AMBIENTALI: UNA PER OGNI ATTIVITÀ

Tassa di concessione governativa Albo gestori ambientali: una per ogni attività

Per le Entrate la tassa di concessione governativa per l'Albo gestori ambientali va pagata non solo per l'iscrizione all'Albo stesso, ma anche in caso di richiesta di iscrizione in nuove categorie di attività o di richiesta di iscrizione ad una classe di dimensioni maggiori

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In un parere fornito ad Unioncamere lo scorso 27 novembre da parte della direzione centrale Normativa, settore Imposte indirette, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la tassa di concessione governativa per l'Albo gestori ambientali (art. 22, punto 8, tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972) non si applica solo all'iscrizione, ma ad ogni categoria di attività richiesta per iscriversi. L'iscrizione all'Albo gestori ambientali ha natura abilitante per l'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione senza detenzione dei rifiuti, oltre che per le attività di bonifica dei siti inquinati e di bonifica dei beni contenenti amianto. Pertanto, secondo le Entrate, la tassa di concessione governativa è richiesta per ogni attività autorizzata, per l'accesso alla classe superiore all'interno di ogni attività e per la prestazione di diversi servizi indicati all'interno di ogni categoria di iscrizione.

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