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ESENZIONE DA IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LE SENTENZE DI APPELLO DEL GIUDICE DI PACE

Esenzione da imposta di registro e di bollo per le sentenze di appello del Giudice di pace

Sono esenti da imposta di registro e di bollo non solo le sentenze del Giudice di pace, ma anche le relative sentenze di appello

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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 97/E del 10 novembre, con cui, alla luce di un recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenza 16 luglio 2014, n. 16310), estende l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e di bollo anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del Giudice di Pace relative alle cause ed alle attività conciliative “in sede non contenziosa", il cui valore non superi i 1.033,00 euro. L’esenzione dall’imposta di registro non è più, quindi, ristretta alle pronunce del Giudice di Pace (art. 46 della legge n. 374/1991), ma anche alle relative sentenze di appello del tribunale ordinario. Per tali pronunce, pertanto, si paga esclusivamente il contributo unificato.

Tag: BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI REGISTRO

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