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CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI: REALIZZO CONTROLLATO SOLO PER PLUSVALENZE

Conferimenti di partecipazioni: realizzo controllato solo per plusvalenze

Nel caso di conferimenti di partecipazioni in società, il regime a realizzo controllato si applica solo alle plusvalenze, mentre le minusvalenze seguono sempre il valore normale

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L’articolo 177, comma 2, del TUIR, stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società (cd. “scambiata”) ovvero incrementa la percentuale di controllo, “sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento” (cd. “regime a realizzo controllato”). Con la risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la deroga al principio generale del “valore normale” contenuta in tale norma del Tuir opera solo per le plusvalenze, e non anche per le minusvalenze. Queste ultime, infatti, seguono sempre il principio generale del realizzo al “valore normale”.

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