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L’IMPRENDITORE AGRICOLO PUÒ SCEGLIERE L’IRAP DELLE IMPRESE MINORI

L’imprenditore agricolo può scegliere l’Irap delle imprese minori

L’imprenditore agricolo individuale può optare per la determinazione della base imponibile Irap anche applicando le norme di cui all’art. 5-bis del D.lgs. n. 446/97 previste per le società di persone e le imprese individuali

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Con la Risoluzione n. 3/E del 9 Gennaio 2012, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che gli imprenditori agricoli individuali e le società semplici possono optare per la determinazione della base imponibile Irap secondo le regole previste per le imprese commerciali diverse dalle società di capitali, secondo le modalità di cui all’art. 5-bis del D.lgs. n. 446/97. Se il soggetto titolare di reddito agrario opta comunque per l’applicazione delle disposizioni proprie delle società di capitali (art. 5 del D.lgs. n. 446/97), sarà tenuto ad osservare gli adempimenti contabili di cui all’art. 18 del DPR 600/73.

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