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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2022

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PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE: AFFRANCAMENTO O RIVALUTAZIONE

Partecipazioni non qualificate: affrancamento o rivalutazione

Per le partecipazioni non qualificate il contribuente deve valutare con attenzione la convenienza di avvalersi dell’affrancamento entro il 31 dicembre 2011 o della rivalutazione entro il 30 giugno 2012

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Il D.L. n. 70/2011 (c.d. “Decreto sviluppo 2011) e il D.L. n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto 2011”) offrano due alternative per la rivalutazione di partecipazioni non qualificate: la rivalutazione (estesa anche ai terreni) entro il 30 giugno 2012 e l’affrancamento entro il 31 dicembre 2011. I contribuenti dovranno, pertanto, valutare con attenzione la convenienza ad avvalersi dell’una o dell’altra previsione normativa, che dipende dall’entità della plusvalenza “virtuale” e dalle differenze tra le due discipline. In particolare, se la plusvalenza supera il 20% del valore di acquisto risulta conveniente utilizzare la rivalutazione prevista dal Decreto Sviluppo, ma se una parte rilevante del maggior valore della partecipazione fosse conseguito nel 2° semestre del 2011 sarebbe conveniente utilizzare la procedura della Manovra di Ferragosto 2011.

Tag: RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2022 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2022

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