L’art. 49 della legge antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007) è stato modificato dalla Manovra di Ferragosto. 2.500 euro è infatti la nuova soglia oltre la quale, dal 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 138/2011) sono vietati i pagamenti in contante fra privati. Il divieto vale anche per il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore in euro o in valuta estera. La nuova soglia non si applica, invece, per il trasferimento di denaro contante effettuato tramite money transfer.
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