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SCHEDA CARBURANTE: LA COMPILAZIONE “PARZIALE” DETERMINA L’INDEDUCIBILITÀ DEL COSTO

Scheda carburante: la compilazione “parziale” determina l’indeducibilità del costo

Secondo la Cassazione ai fini della deducibilità dei costi per l’acquisto di carburante, la scheda carburante deve essere compilata indicando tutti i dati previsti dal D.P.R. n. 444/97

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2011, ha stabilito che ai fini della deducibilità dei costi per l’acquisto di carburante, la scheda carburante deve essere compilata indicando tutti i dati previsti dal D.P.R. n. 444/97, compresi i chilometri percorsi a fine mese e quelli complessivi indicati dall’apposito dispositivo esistente sul veicolo. In questo modo, la sentenza in esame si allinea ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in virtù del quale tutti gli elementi della scheda carburante sono essenziali ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA.

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