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REVISORI DELLA SOSTENIBILITÀ: REQUISITI E CREDITI FORMATIVI

Revisori della Sostenibilità: requisiti e crediti formativi

Scopri come ottenere l’abilitazione all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità: requisiti, crediti formativi e procedure aggiornate dal MEF

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
Numero del 04/03/2025
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicato in GU n. 51 del 3 marzo 2025, il decreto del MEF del 19 febbraio 2025 con il quale sono state definite le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.

Ricordiamo che l'abilitazione delle persone fisiche all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2024 n. 125, che recepisce la Direttiva (UE) 2022/2464, nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Tale normativa introduce la figura del "revisore della sostenibilità", ossia il revisore legale iscritto nel Registro che, previa abilitazione, può svolgere attività di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese.

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1) Regime transitorio per i Revisori iscritti entro il 1° gennaio 2026 e Crediti formativi richiesti

In base all'articolo 18 del D.lgs. n. 125/2024, è previsto un regime transitorio per i revisori già iscritti nel Registro entro il 1° gennaio 2026. Questi professionisti possono ottenere l'abilitazione all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità attraverso la maturazione di specifici crediti formativi nelle materie pertinenti. 

Per conseguire l'abilitazione, i revisori devono acquisire almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità. È importante sottolineare che tali crediti devono essere maturati integralmente in un singolo anno formativo, senza possibilità di frazionamento tra più annualità. 

Pertanto, i cinque crediti necessari devono essere ottenuti interamente nel corso del 2024 o del 2025.  

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2) Modalità di acquisizione dei crediti formativi

I crediti formativi possono essere acquisiti attraverso la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati, nonché tramite la formazione professionale continua riconosciuta dagli ordini professionali di appartenenza o dalle società di revisione legale.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha inserito nel Programma di aggiornamento professionale per il 2024 un nuovo gruppo di materie, contraddistinto dalla lettera D), denominato "Rendicontazione di sostenibilità", al fine di consentire il riconoscimento della formazione effettuata in tale ambito.

E' utile ricordare che con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. RR 17 del 3 febbraio 2025 il Ministero dell’economia e delle finanze ha adottato il Programma annuale di aggiornamento professionale 2025

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3) Presentazione della domanda di abilitazione

I revisori che hanno maturato i cinque crediti formativi annuali nelle materie indicate possono presentare domanda di abilitazione al MEF. Le modalità di presentazione della domanda sono definite dal decreto del MEF del 19 febbraio 2025

In applicazione della disciplina transitoria, una volta acquisiti almeno cinque crediti formativi in materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità, il D.M. 19 febbraio 2025 prevede due fasi:

  • Fase 1 (dal 4 marzo 2025)
    Possono presentare domanda di abilitazione ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 soltanto i revisori iscritti impiegati presso società di revisione (già) titolari di incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria (ex DNF) conferiti ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del D.lgs. 254/2016 da parte di soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 125/2024. Anche in ragione del numero esiguo dei soggetti coinvolti, la domanda di abilitazione deve essere predisposta manualmente compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione pubblica del sito istituzionale della revisione legale dedicata alla sostenibilità;
  • Fase 2 (entro il 1° gennaio 2026) 
    in applicazione dell’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024, i revisori iscritti nel Registro, entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (vedi Circolare MEF n. 37/2024) potranno presentare domanda ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nell’Area Riservata del Portale Revisori.
    Più precisamente, la data iniziale per la trasmissione delle domande sarà indicata con apposita determina emanata dal Ragioniere Generale dello Stato al termine delle necessarie implementazioni informatiche al Portale Revisori che si concluderanno presumibilmente nei mesi di agosto/settembre 2025.

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4) Obblighi formativi successivi all'abilitazione

Una volta ottenuta l'abilitazione, i revisori saranno tenuti a rispettare specifici obblighi formativi annuali.

A decorrere dall'anno successivo a quello dell'abilitazione, dovranno maturare almeno venticinque crediti formativi ogni anno, di cui:

  • almeno dieci nelle materie caratterizzanti la revisione legale 
  • e almeno dieci nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità.

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Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Tag: PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI

Allegato

Decreto MEF del 19.02.2025
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