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CORONAVIRUS: IL TESTO DEL DECRETO CURA ITALIA PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

6 minuti, 29/04/2020

Coronavirus: il testo del Decreto Cura Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Stop ai versamenti Iva, credito d'imposta canoni locazione negozi, moratoria sui mutui: in sintesi le misure per imprese, professionisti e famiglie nel Decreto Cura Italia n. 18/2020

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero 18 del 17/03/2020
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Decreto Cura Italia (Decreto Legge 17 marzo 2020 , n. 18) contenente le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, diventa legge.

Pubblicata in GU del 29.04.2020 n. 110 la legge di conversione del 24.04.2020 n. 27 e il testo coordinato.

Un Decreto che, come lo aveva definito Conte nella conferenza stampa fatta a suo tempo, una "Manovra poderosa", ha messo in campo 25 miliardi di euro di denaro fresco a beneficio delle imprese e famiglie e attivato flussi per complessivi 350 miliardi.

Qui in allegato il testo del DL n. 18/2020 coordinato con la legge di conversione.

Le misure contenute nel decreto, sono suddivise in 5 Titoli e 127 articoli:

  • Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale.
  • Misure a sostegno del lavoro (più di 10 miliardi a sostegno dei lavoratori e del reddito)
    • Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale;
    • Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.
  • Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
  • Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, tra queste segnaliamo:
  • Ulteriori disposizioni

Vediamo in sintesi alcune delle principali misure adottate:

  • Per le imprese e professionisti e misure a sostegno del lavoro
    • Sospensione dei versamenti
      Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
      Per imprese, professionisti, artigiani e commercianti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
      - relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
      - relativi all’imposta sul valore aggiunto;
      - relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
      Rinviati tutti al 31 maggio 2020 o in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
      La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui sopra, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo,
      Cremona, Lodi e Piacenza.
    • Moratoria straordinaria per le piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19.
    • Premio per i lavoratori dipendenti
      Bonus di 100,00 euro per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, hanno continuato e continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.
    • Credito d’imposta per canoni di locazione negozi e botteghe
      Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19. In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del d.P.C.M. dell’11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da CoViD-19 sull’intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.
    • Credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro
      Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
    • Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
    • Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
      Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla stessa data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600,00 euro.
    • Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e del settore agricolo
      Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600,00 euro.
      Stesso importo anche in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore agricolo che, alla data del 23 febbraio 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
    • Disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
    • Per gli enti del Terzo settore
      Proroga del termine per l'adeguamento di Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale alla nuova disciplina del codice del terzo settore al 31 ottobre 2020, nonchè anche per le imprese sociali viene prorogato il termine per l'adeguamento alla nuova disciplina del d.lgs. n. 112/17, al 31.10.
  • Per le famiglie
    • Rinvio del pagamento dei contributi per i collaboratori domestici, in scadenza tra il 23 febbraio al 21 maggio, al 10 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.
    • Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore sia pubblico che privato, collaboratori iscritti alla gestione separata e lavoratori autonomi iscritti INPS, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. In alternativa per gli stessi  è prevista la possibilità di scegliere  un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo  600,00 euro.
    • Per i lavoratori del settore sanitario il bonus arriva a 1000 euro.

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Allegato

Decreto Covid "Cura Italia" - DL del 17.03.2020 n. 18 coordinato
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Commenti

Ivo - 06/04/2020

Per i lavoratori stagionali del turismo, intendo camerieri cuochi etc., vi sono il minimo di giornate lavorative per poter usufruire del bonus dei 600€?

mazzaglia mario antonio - 31/03/2020

Buonasera, sono il titolare di una attività di una paninoteca e ho chiuso il mio locale a partire dal 10/03/2020 per Decreto Legge, la mia attività rientra nella ristorazione e ho un locale in affitto categoria C/3 per cui non mi e possibile usufruire della detrazione fiscale del 60% sul fitto. A me sembra un'ingiustizia non poter usufruire di tale detrazione. Potreste dirmi come comportarmi Grazie. Antonio

Franca - 18/03/2020

La mia domanda è, per il MUTUO Prima casa si può provvedere alla sospensione delle rate... La logica del Governo è: se all'artigiano crolla il fatturato di almeno del 33% può non pagare il mutuo per la prima casa fino a 18 mesi, però se la prima casa la affitti, ti attacchi al tubo! io che abito in affitto sono "economicamente più stabile" rispetto alle persone che pagano Ipoteca per la prima casa? Dalle norme del Governo non è prevista nessun aiuto per quelli come me!!! p.s. In merito al credito d'imposta per l'affitto di attività commerciali, è chiaro grazie.

Pietro Tommasi - 19/03/2020

A leggere il decreto Cura Italia non si trovano riferimenti ad interventi in favore di chi è in affitto, salvi i casi espressamente menzionati tra cui mi pare tu non ti ritrovi. Ricordo però che esistono già interventi ad hoc sfruttabili e/o richiedibili come il bonus affitto o il contributo affitto che attinge al fondo per morosità incolpevole o il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ognuno con i propri limiti ed eccezioni. In rete ci sono numerosi argomenti e articoli ed in ogni caso si tratta di contributi gestiti a livello comunale per cui è sicuramente consigliato Chiedere informazioni al proprio comune di residenza . Saluti.

Enrico - 18/03/2020

Buongiorno, si legge nel decreto che è riconosciuta una indennità per i soggetti titolari di partita IVA che sono iscritti alla gestione separata INPS. Mi sorge il dubbio, ma l'indennità è riconosciuta solamente a loro od anche ai titolari di partita IVA iscritti alla gestione artigiani e commercianti? (Es. un falegname, idraulico, etc)

Pietro Tommasi - 19/03/2020

Credo tu possa far riferimento agli articoli 27 e 28 del decreto dove è prevista un’indennità di 600,00€ sia in favore degli autonomi iscritti alla gestione separata INPS (art.27) che agli iscritti alla gestione speciale AGO (art.28) come artigiani, commercianti, coltivatori diretti ecc.

Franca - 18/03/2020

E cosa devono fare i titolari delle p.iva che non hanno un mutuo, ma vivono in affitto? Sono un parrucchiere, chiuso dalle disposizioni per il contrasto all'espansione del virus, non ho altre entrate.... l'affitto è di 800 euro.... non dovevano integrare anche delle misure per le persone in affitto?

Claudia - 18/03/2020

Buongiorno, da quello che si legge nell'articolo 65 del decreto, per i soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, utilizzabile in compensazione.

Pietro Tommasi - 19/03/2020

Credo che Franca facesse rifermento all’affitto “personale” e non all’affitto “commerciale” di cui all’articolo.65 da te giustamente segnalato ma che interviene solo come credito di imposta in favore di botteghe e negozi. Per i privati ritengo sia possibile chieder informazioni al proprio comune in merito ai sussidi per morosità incolpevole, contributi affitto e fondi affitto di cui all’ultima finanziaria con gli ovvio limiti e relative specifiche . Saluti.

Claudia - 20/03/2020

Si grazie. Avevo letto male e pensavo si riferisse agli affitti commerciali. Grazie anche per la sua risposta. Un saluto

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