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DECRETI CORONAVIRUS: DIVIETI E SOSPENSIONI

3 minuti, 24/02/2020

Decreti Coronavirus: divieti e sospensioni

Divieto di accesso e sospensione delle attività lavorative in 10 Comuni della Lombardia e 1 nel Veneto. Gli altri divieti e lo stop alle scuole

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero 6 del 23/02/2020
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 di ieri 23 febbraio 2020 sono stati pubblicati i due provvedimenti del Governo  riguardanti l 'emergenza Coronavirus.

Si tratta in particolare del Decreto  legge  n. 6  e del Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri , entrambi del 23 febbraio  ,  che definiscono le  misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Vista l'improvvisa impennata di numeri di contagio  da COVID 19  ( coronavirus) in alcune zone del paese  viene previsto: 

  • divieto di accesso al Comune o alle aree considerate a rischio per la presenza di almeno un caso di contagio  di cui non si conosca l'origine.
  • sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.
  •  sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza.
  • sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, nonché l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi.
  •  sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero.
  • sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
  • applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa.
  • previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, di comunicare tale circostanza al compartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva:
  •  chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
  • previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
  • limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’art. 3;
  • sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza:
  • sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata.

I comuni interessati dai divieti  per il contenimento del contagio sono indicati  nell'allegato 1 al DPCM. (Successive ordinanze dei governatori delle Regioni Lombardia e Veneto hanno poi ampliato l'applicazione  di alcune misure in tutte il territorio regionale):

    Nella Regione Lombardia:
      a) Bertonico;
      b) Casalpusterlengo;
      c) Castelgerundo;
      d) Castiglione D'Adda;
      e) Codogno;
      f) Fombio;
      g) Maleo;
      h) San Fiorano;
      i) Somaglia;
      j) Terranova dei Passerini.
   

Nella Regione Veneto:
      a) Vo' Euganeo.

 Tutte le scuole e università  sono chiuse fino al prossimo 1° marzo, oltre che in Lombardia e Veneto , anche  in Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Provincia di  Bolzano, Regione Trentino (solo per il 24 e 25 febbraio).

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Tag: LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI

Allegati

DL 6 2020
DPCM 23 .2.2020 Coronavirus
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