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REGIME DI CASSA IMPRESE MINORI DAL 2017: ECCO I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

2 minuti, 14/04/2017

Regime di cassa imprese minori dal 2017: ecco i chiarimenti dell'Agenzia

Ecco la Circolare dell'Agenzia del 13.04.2017 n. 11 con tutti i chiarimenti sul nuovo regime di cassa, il nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” in contabilità semplificata

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 11 del 13/04/2017
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

A partire dal periodo d’imposta 2017, diventano operative le nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata (nuovo regime di cassa), ovvero il reddito delle imprese minori sarà calcolato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati nell’anno e ai costi effettivamente pagati.

Con la Circolare del 13 aprile 2017 n. 11/E che qui alleghiamo, l'Agenzia illustra le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 al regime di determinazione del reddito riservato ai soggetti in contabilità semplificata.

L’intervento normativo che ha modificato le regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP per le imprese minori in contabilità semplificata, razionalizzando, contestualmente, i relativi adempimenti contabili (articolo 1, commi da 17 a 23 Legge di Bilancio 2017), è volto – come espressamente dichiarato dalla relazione illustrativa al DDL di bilancio 2017 – a introdurre “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa”.

In particolare, la determinazione del reddito con il criterio di cassa per le imprese in contabilità semplificata risponde all’esigenza di evitare gli effetti negativi derivanti dai ritardi cronici di pagamento e dal cd. credit crunch. In tal modo, il legislatore ha inteso, altresì, avvicinare il momento dell’obbligazione tributaria alla concreta disponibilità di mezzi finanziari evitando – analogamente a quanto già previsto per le attività professionali – esborsi per imposte dovute su proventi non ancora incassati.

A tal fine, è stato parzialmente riformulato l’articolo 66 del TUIR, introdotto il nuovo comma 1-bis nell’articolo 5-bis del d.lgs. n. 446/1997, nonché riscritto l’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973.

Indice degli argomenti trattati nella circolare:

1. Premessa
2. Soggetti interessati
3. Modalità di determinazione del reddito
3.1. Componenti che concorrono alla formazione del reddito secondo il “criterio di cassa” 6
3.2. Componenti che concorrono alla formazione del reddito secondo il “criterio di competenza”
3.2.1. Componenti positivi di reddito
3.2.2. Componenti negativi di reddito
4. Le regole per il cambio di regime
4.1. La disposizione per evitare salti o duplicazioni di imposta
4.2. La gestione delle rimanenze
5. Modalità di determinazione della base imponibile IRAP
6. I nuovi adempimenti contabili
6.1 registro degli incassi e dei pagamenti
6.2. Soggetti esonerati dall’emissione della fattura
6.3. Registri IVA integrati
6.4. Regimi speciali
6.4.2. I soggetti che applicano regimi speciali ai fini IVA: Agenzie di viaggio, regime del margine beni usati, ventilazione dei corrispettivi
6.4.3. Soggetti non obbligati alla tenuta dei registri IVA
6.5 Opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti
6.6 Entrata e uscita dal regime di cassa per le imprese minori
6.7 Opzioni precedentemente espresse

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Tag: REGIMI CONTABILI REGIMI CONTABILI CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE LEGGE DI BILANCIO 2024 LEGGE DI BILANCIO 2024

Allegato

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13.04.2017 n. 11
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