×

E Book

La Busta paga 2026 | eBook

18,90€ + IVA

IN SCONTO 19,90

E Book

Regime forfettario | Pacchetto eBook 2026

33,90€ + IVA

IN SCONTO 39,80

E Book

Regime forfettario 2026 | eBook

18,90€ + IVA

IN SCONTO 19,90
HOME

/

LAVORO

/

LAVORO DIPENDENTE

/

FRINGE BENEFITS COEFFICIENTE AI FINI PREVIDENZIALI

2 minuti, 28/05/2007

Fringe benefits coefficiente ai fini previdenziali

Inps - Messaggio Inps del 28/05/2007 n. 13423

Forma Giuridica: Prassi - Messaggio
Numero 13423 del 28/05/2007
Fonte: Inps
Ascolta la versione audio dell'articolo

OGGETTO:

circolare n. 21 dell'Agenzia delle entrate.

 

Ritenute d'acconto sulla tassazione delle auto aziendali ad uso promiscuo. Come già illustrato nella circolare n.153 del 22/12/2006 e nel messaggio n.001888 del 19/01/2007 l'art. 2, comma 71, del D.L. n.262/2006, convertito con modificazioni dalla L. n.286/2006, ha modificato l'art. 51 , comma 4 lett. a) del TUIR) norma di riferimento per la determinazione del valore imponibile dell'auto aziendale ad uso promiscuo.

In particolare la citata disposizione ha previsto la concorrenza nella determinazone del reddito di lavoro dipendente del 50% (anzichè il 30% secondo il regime previgente) dell'importo corrispondente ad una percorrenza media annua di 15.000 chilometri sulla base delle tariffe ACI in relazione alla diversa tipologia di autovetture. Il nuovo regime di tassazione trova applicazione, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 , comma 324, della L. n.296/2006 (finanziaria 2007), a partire dall'anno 2007.

 

Con la circolare n.21/E del 17 aprile 2007, l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia e, in particolare, relativamente alle modalità di effettuazione da parte del datore di lavoro- sostituto di imposta - delle ritenute d'acconto.

 

 A tale proposito l'Agenzia ha chiarito che, ai fini del versamento degli acconti di imposta (ritenute applicate dal datore - sostituto d'imposta - in sede di erogazione delle retribuzioni periodiche), deve trovare applicazione il disposto previsto dall'art. 2, comma 72, del D.L. n.262/2006 .

 

La richiamata disposizione, che non è stata oggetto di modifiche ad opera delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007, consente il versamento degli acconti d'imposta, per l'anno 2006 e per i periodi di imposta successivi, secondo le regole più favorevoli previgenti al D.L. n.262/2006.

 

Tale previsione, precisa l'Agenzia, trova ragione nella volontà del legislatore di modificare in senso favorevole ai contribuenti la disciplina fiscale dei veicoli qualora l'Italia riceva da parte del Consiglio dell'Unione europea l'autorizzazione a fissare una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'IVA per gli acquisti e le spese per le auto aziendali.

 

Pertanto, il datore di lavoro deve calcolare le ritenute relative all'anno 2007 considerando il coefficiente del 30% da applicare all'importo corrispondente ad una percorrenza media annua di 15.000 chilometri sulla base delle tariffe ACI in relazione alla diversa tipologia di autovetture.

 

Siffatto regime trova applicazione, in virtù dell'armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale prevista dal D.lgs n.314/1997, anche per la determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi.

 

I datori di lavoro si atterranno, pertanto, anche per l'imponibile previdenziale alle istruzioni fornite con la circolare n.21/E dell'Agenzia delle entrate.

 

Il Direttore Centrale

 

Ziccheddu

Tag: REDDITI DI IMPRESA REDDITI DI IMPRESA LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

TURISMO · 11/02/2026 Lavoro stagionale turismo: ripartite le quote 2026 del decreto flussi

Nota MLPS su distribuzione territoriale e criteri operativi per le domande di nulla osta per il lavoro degli stranieri nel settore turistico

Lavoro stagionale turismo: ripartite le  quote 2026 del decreto flussi

Nota MLPS su distribuzione territoriale e criteri operativi per le domande di nulla osta per il lavoro degli stranieri nel settore turistico

Fabbisogno di lavoratori stranieri: ecco i dati 2025

Online i dati aggiornati del sistema informativo Excelsior di Union Camere con il ministero del lavoro sui fabbisogni e utilizzo di lavoratori stranieri

Autoliquidazione INAIL  versamento del 16 febbraio 2026: come fare

Guida operativa al calcolo del premio INAIL e al pagamento con modello F24 : saldo 2025 e acconto 2026

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.