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RIAPERTURA DEI TERMINI PER ACCEDERE ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE

19 minuti, 04/01/2017

Riapertura dei termini per accedere alla Voluntary disclosure

Ecco il testo dell'art. 7 che riapre la procedura di collaborazione volontaria in vigore dal 3 dicembre 2016 dopo la conversione del DL 193 nella Legge 225 del 1/12/2016

Forma Giuridica: Normativa - Legge
Numero 225 del 01/12/2016
Ascolta la versione audio dell'articolo

Testo in vigore dal: 3-12-2016 dell'art. 7 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 -  convertito nella L. 1 dicembre 2016, n. 225 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016, n. 282). -  Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate

1. Dopo l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.227, e' aggiunto il seguente articolo:
    «Art.  5-octies  (Riapertura  dei  termini  della  collaborazione volontaria).

- 1. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente articolo  sino  al  31  luglio  2017  e'  possibile  avvalersi  della procedura di  collaborazione  volontaria  di  cui  agli  articoli  da 5-quater a 5-septies  a  condizione  che  il  soggetto  che  presenta l'istanza non  l'abbia  gia'  presentata  in  precedenza,  anche  per interposta persona, e  ferme  restando  le  cause  ostative  previste dall'articolo 5-quater, comma 2.

((Resta impregiudicata  la  facolta' di presentare l'istanza se, in precedenza, e' stata gia'  presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1,  commi da 2 a 5, della legge 15  dicembre  2014,  n.  186.))  L'integrazione dell'istanza, i documenti  e  le  informazioni  di  cui  all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il  30 settembre  2017.

Alle  istanze  presentate  secondo   le   modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli  articoli  da  5-quater  a  5-septies  del  presente decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15  dicembre  2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2,  lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n.  187,  in  quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:
  a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;
  b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge  27  luglio 2000,  n.  212,  e  successive  modificazioni,  i  termini   di   cui all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  all'articolo  57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1,  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  e  successive  modificazioni, ((che scadono)) a decorrere dal 1° gennaio 2015 ((,)) sono fissati al 31 dicembre 2018 per le  sole  attivita'  oggetto  di  collaborazione volontaria  ai  sensi  del  presente  articolo,  limitatamente   agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita' e le violazioni  oggetto  della  procedura stessa ((,)) e al 30 giugno 2017 per le  istanze  presentate  per  la prima volta ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 5; non si  applica
l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-quater;
  c) per le sole attivita' oggetto di  collaborazione  volontaria  ai sensi del presente articolo, gli  interessati  sono  esonerati  dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del  presente decreto  per  il  2016  e  per  la  frazione  del  periodo  d'imposta antecedente la  data  di  presentazione  dell'istanza,  nonche',  per quelle suscettibili di generare  redditi  soggetti  a  ritenuta  alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle  imposte  sui redditi, e per i redditi  derivanti  dall'investimento  in  azioni  o quote di fondi comuni di investimento  non  conformi  alla  direttiva 2009/65/CE ((del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  luglio
2009)), per i quali e' versata l'IRPEF con l'aliquota  massima  oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei  redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione  di  accompagnamento; in  tal  caso  provvedono  spontaneamente  al  versamento  in   unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a  titolo  di imposte,   interessi   e,   ove   applicabili,    sanzioni    ridotte corrispondenti alle misure stabilite  dall'articolo  13  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente  la  data di presentazione dell'istanza;
  d)  limitatamente  alle   attivita'   oggetto   di   collaborazione volontaria  di  cui  al  presente  articolo,  le  condotte   previste dall'articolo 648-ter.1  del  codice  penale  non  sono  punibili  se commesse in  relazione  ai  delitti  previsti  dal  presente  decreto all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a),  sino  alla  data  del
versamento della prima o unica rata,  secondo  quanto  previsto  alle lettere e) e f);
  e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo  di  imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi  della  compensazione  prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e successive modificazioni; il versamento puo' essere ripartito in  tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della  prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017.

Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalita' di cui  al  periodo precedente comporta i medesimi  effetti  degli  articoli  5-quater  e 5-quinquies del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo  di  dichiarazione  di  cui all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi  e  relative  addizionali,   imposte   sostitutive,   imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  imposta  sul  valore  degli immobili all'estero, imposta sul valore delle  attivita'  finanziarie all'estero  e  imposta  sul  valore   aggiunto,   anche   in   deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472. 

Ai fini della determinazione delle  sanzioni  dovute,  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di  cui  all'articolo  4, comma 1, del presente decreto e  le  disposizioni  dell'articolo  12, comma 8, del medesimo  decreto  legislativo,  per  le  violazioni  in materia di imposte, nonche' le riduzioni delle  misure  sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente  alla  data  del  30  dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti ((di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies)) del presente decreto decorrono  dal  momento  del  versamento  di  quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi  l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura  di collaborazione volontaria con le modalita' di notifica tramite  posta elettronica certificata previste nell'articolo 1,  comma  133,  della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente  al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento delle  somme  dovute  risulti  insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione  volontaria di cui al presente articolo e  limitatamente  agli  imponibili,  alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le  annualita'  e  le  violazioni oggetto della stessa, puo' applicare, fino al 31  dicembre  2018,  le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies  del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel  testo  vigente  alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione puo' versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma  1,  del decreto  legislativo  19  giugno   1997,   n.   218,   e   successive modificazioni, entro  il  quindicesimo  giorno  antecedente  la  data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalita'  indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo  per  l'adesione  ai  contenuti dell'invito, ovvero le somme  dovute  in  base  all'accertamento  con adesione entro venti giorni dalla  redazione  dell'atto,  oltre  alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento  di irrogazione delle  sanzioni  per  la  violazione  degli  obblighi  di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1,  del  presente  decreto entro  il  termine  per  la  proposizione  del  ricorso,   ai   sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  e successive  modificazioni,  senza   avvalersi   della   compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento  di  una  delle rate comporta il venir meno degli effetti della  procedura.  Ai  soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al  presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono  essere  notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalita' di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n.208.

Con esclusivo riguardo alla notifica tramite  posta  elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, e' esclusa la ripetizione delle  spese  di  notifica  prevista  ((dall'articolo  4, secondo comma, della legge 10  maggio  1976,  n.  249,  e  successive modificazioni));
  g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma:
  1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente  al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo  5-quinquies,  comma  4,  le  sanzioni  di  cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari  al  60  per cento del minimo  edittale  qualora  ricorrano  le  ipotesi  previste ((dalle lettere  a),  b)  o  c)  del  citato  comma  4  dell'articolo 5-quinquies)) e sono determinate in misura pari all'85 per cento  del minimo edittale negli altri casi;  la  medesima  misura  dell'85  per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di  imposte  sui  redditi  e   relative   addizionali,   di   imposte sostitutive, di imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta  sul  valore delle  attivita'  finanziarie  all'estero,  di  imposta  sul   valore aggiunto e di ritenute;
  2) se gli autori  delle  violazioni  provvedono  spontaneamente  al versamento delle somme dovute in misura insufficiente:

1.1)  per  una frazione superiore al 10 per cento delle somme  da  versare  se  tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle  sanzioni,  incluse  quelle  sulle  attivita'  suscettibili   di generare tali redditi ((,)) o

1.2) per una frazione superiore  al  30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando  il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente  comma,  provvede  al  recupero  delle  somme ancora dovute, calcolate ai sensi del ((numero 1) ))  della  presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;

  3) se gli autori  delle  violazioni  provvedono  spontaneamente  al versamento delle somme dovute in misura insufficiente:

1.1)  per  una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti  a  ritenuta  alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle  imposte  sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita'  suscettibili di generare tali redditi ((,)) o

1.2) per una  frazione  inferiore  o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia,  secondo  le  procedure previste dalla lettera f) del presente comma,  provvede  al  recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai  sensi  del  ((numero  1)  )) della presente lettera, maggiorando le somme da  versare  del  3  per cento;
  4) se gli autori  delle  violazioni  provvedono  spontaneamente  al versamento delle somme dovute  in  misura  superiore  alle  somme  da versare, l'eccedenza puo' essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;
  h)  la  misura  della   sanzione   minima   fissata   dall'articolo 5-quinquies, comma 7, prevista  per  le  violazioni  dell'obbligo  di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata  nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione  di  investimenti all'estero ovvero di attivita' estere  di  natura  finanziaria  negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  4  maggio  1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera  altresi' se e' entrato in vigore prima del presente articolo  un  accordo  che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi  dell'articolo 26  del  modello  di  convenzione  contro   le   doppie   imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la  cooperazione  e  lo  sviluppo economico (OCSE), ovvero se e' entrato in vigore prima  del  presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio  di informazioni  elaborato  nel  2002   dall'OCSE   e   denominato   Tax
Information Exchange Agreement (TIEA);
  i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui  agli articoli da 5-quater a 5-septies ((...))  al  fine  di  far  emergere attivita'  finanziarie   e   patrimoniali   ((o   denaro   contante)) provenienti  da  reati  diversi  da  quelli   di   cui   all'articolo 5-quinquies, comma 1, ((lettera  a),))  e'  punito  con  la  medesima sanzione prevista per il reato  di  cui  all'articolo  ((5-septies)).
Resta  ferma  l'applicabilita'  degli  articoli   648-bis,   648-ter, 648-ter.1  del  codice  penale  e  dell'articolo   12-quinquies   del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

  2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12,  comma 2,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102  e, se   ricorrono   congiuntamente   anche   le   condizioni    previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4 e 5,  del  presente  decreto,  non opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis  e 2-ter, del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

  3. Possono avvalersi della procedura di  collaborazione  volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi  1  e  2  per  sanare  le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte  sui redditi e  relative  addizionali,  delle  imposte  sostitutive  delle imposte  sui  redditi,   dell'imposta   regionale   sulle   attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' le  violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche  contribuenti  diversi  da  quelli  indicati nell'articolo 4, comma 1,  del  presente  decreto  e  i  contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che  vi  abbiano adempiuto  correttamente.  Si  applicano  le  disposizioni   di   cui all'articolo 1, commi da 2  a  5,  della  citata  legge  n.  186  del 2014((...)).  ((Resta  impregiudicata  la  facolta'   di   presentare l'istanza se, in precedenza, e' stata gia' presentata,  entro  il  30 novembre 2015, ai soli fini  di  cui  agli  articoli  da  5-quater  a 5-septies del presente decreto.))

Se la collaborazione volontaria  ha ad oggetto contanti o valori al portatore ((, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi  conseguiti,  in  quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione  ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle  imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto,  nonche'  di violazioni relative alla  dichiarazione  dei  sostituti  di  imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi  d'imposta  precedenti,

e)) i contribuenti:
  a)  rilasciano  unitamente  alla  presentazione  dell'istanza   una dichiarazione in cui attestano  che  l'origine  di  tali  valori  non deriva da condotte  costituenti  reati  diversi  da  quelli  previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b) ((...));
  b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza  di  un notaio, che ne  accerti  il  contenuto  all'interno  di  un  apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza ((nelle quali)) i  valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
  c) ((provvedono, entro la data di presentazione della  relazione  e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito  dei valori))  al  portatore  presso  intermediari  finanziari,   a   cio' abilitati, ((in un rapporto vincolato)) fino alla  conclusione  della procedura. Per  i  professionisti  e  intermediari  che  assistono  i
contribuenti   nell'ambito   della   procedura   di    collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti  per  finalita'  di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di  cui al  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231  e  successive modificazioni. A tal fine, in occasione  degli  adempimenti  previsti per l'adeguata verifica della clientela,  i  contribuenti  dichiarano modalita' e circostanze di acquisizione  dei  contanti  e  valori  al portatore oggetto della procedura».
  ((2)).  Il  provvedimento  di   cui   all'articolo   5-octies   del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  ((introdotto  dal  comma  1  del presente articolo)), e' adottato entro trenta giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
((Per i contribuenti che si sono avvalsi delle  disposizioni  di  cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge  n.  167  del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  227  del  1990, introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non  si  applicano  le  sanzioni  in  caso  di  omissione  degli
adempimenti  previsti  dall'articolo  4,  comma   1,   del   medesimo decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con  modificazioni,  dalla legge n. 227 del 1990, per i periodi d'imposta  successivi  a  quelli per i quali  si  sono  perfezionati  gli  adempimenti  connessi  alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014,  a  condizione che gli adempimenti medesimi siano  eseguiti  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto.))
  ((3)). Dopo il comma  17  dell'articolo  83  del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:
  «17-bis. I comuni, fermi restando  gli  obblighi  di  comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16,  inviano  entro  i  sei mesi successivi alla  richiesta  di  iscrizione  nell'anagrafe  degli italiani residenti all'estero i dati dei  richiedenti  alla  predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per  i  controlli relativi ad attivita' finanziarie e investimenti patrimoniali  esteri non dichiarati; le modalita' ((...)) di comunicazione e i criteri per la ((formazione)) delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  da  adottarsi  entro  tre  mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  17-ter. In fase di prima attuazione delle  disposizioni  del  comma 17-bis, le attivita' ivi previste da parte dei comuni e  dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei  confronti  delle  persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe  degli  italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini  della formazione delle liste selettive  si  terra'  conto  della  eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione  volontaria  di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28  giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto 1990, n. 227.».

 

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