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LA CASSAZIONE DICE NO ALL'IRAP PER IL PROFESSIONISTA CON UN COLLABORATORE

La Cassazione dice no all'IRAP per il professionista con un collaboratore

Con la sentenza 9451/2016 cambio di rotta per la soggettività IRAP per i professionisti con un solo dipendente che svolge mansioni non professionali

Forma Giuridica: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Numero 9451 del 10/05/2016
Fonte: Corte di Cassazione
Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella sentenza 9451 depositata l'11 maggio 2016 la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che un professionista con un singolo dipendente è soggetto all'IRAP solo se il collaboratore svolge mansioni professionali e non «di segreteria o generiche o meramente esecutive ». Il contenuto della sentenza è molto importante in quanto è in controtendenza rispetto all'orientamento prevalente della giurisprudenza. In particolare la sentenza in oggetto ha risposto ad alcune domande sulla soggettività iva relativamente al fattore lavoro:

  • richiamando il principio per cui l’autonoma organizzazione postula «l’esistenza di uno o più elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone le possibilità», di un insieme di fattori «tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso».
  • affermando che ai fini della soggettività IRAP un collaboratore deve svolgere mansioni professionali in grado di potenziare l’attività del contribuente e non «di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico».

Per saperne di più sull'annosa questione IRAP per i professionisti e i rimborsi segui il Dossier: Come chiedere il rimborso IRAP

 

Tag: DIFENDERSI DALL'IRAP: COME CHIEDERE IL RIMBORSO IRAP DIFENDERSI DALL'IRAP: COME CHIEDERE IL RIMBORSO IRAP GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI DETERMINAZIONE IMPOSTA IRAP DETERMINAZIONE IMPOSTA IRAP

Allegato

Sentenza Cassazione 9451 del 2016
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