Pubblichiamo il testo della Sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2444/2015, pubblicata lo scorso 4 novembre, ha stabilito la nullità di un trust autodichiarato, senza beneficiari individuati.
La tesi di fondo è coincidente con quella riportata nell'ordinanza della Cassazione (3735/2015), in base alla quale, nel trust autodichiarato manca il tratto caratteristico dell'istituto, ovvero il trasferimento a terzi da parte degli istituenti dei beni costituiti in trust, al fine di vincolarne la destinazione alla soddisfazione dell'interesse programmato.
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