HOME

/

FISCO

/

NUOVA IMU 2022

/

IMU 2013: ABOLITA LA SECONDA RATA SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE

2 minuti, 28/11/2013

Imu 2013: abolita la seconda rata sull’abitazione principale

La seconda rata sull’Imu non si paga. L’abolizione viene finanziata con la rivalutazione delle quote della Banca d’Italia, gli anticipi fiscali Ires e Irap (per un anno) e risparmio amministrato. Inoltre, è stato prorogato al 10.12.2013 il termine per il pagamento degli acconti dovuti da tutti i contribuenti soggetti a Ires. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, nel Comunicato Stampa del 27.11.2013.

Forma Giuridica: Prassi - Comunicato
Numero del 27/11/2013
Fonte: Governo Italiano
Ascolta la versione audio dell'articolo
Roma, 27 novembre 2013 - Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del presidente del Consiglio, Enrico Letta e dei ministri dell’Interno, Angelino Alfano, e dell’Economia e Finanze, Fabrizio Saccomanni, un decreto legge sull’abolizione della seconda rata dell’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia. Ecco di seguito i punti principali del decreto secondo quanto riportato da un comunicato della presidenza del Consiglio:
 
Seconda rata IMU
Si abolisce la seconda rata dell'IMU 2013 sull'abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9. Per quanto riguarda l'IMU agricola per i fabbricati rurali e per gli imprenditori agricoli professionali relativamente ai terreni è prevista l’esenzione totale dal pagamento della seconda rata.
Lo Stato rinuncia così a un gettito previsto di circa 2.150 mln.
Il mancato gettito viene compensato tramite acconti e aumenti d'imposta a carico del settore finanziario e assicurativo.
In dettaglio, la copertura del provvedimento è così composta:
Per 1,5 mld circa: aumento al 130% dell'acconto IRES e IRAP dovuto per l'anno d'imposta 2013 dalle società del settore finanziario e assicurativo. Per questi stessi soggetti l'aliquota IRES viene elevata per il solo anno d'imposta 2013 al 36%.
Per 650 mln circa: anticipo a carico degli intermediari finanziari sulle ritenute relative al risparmio amministrato (conto titoli).
Per quanto riguarda il gettito ulteriore atteso dai comuni che hanno deliberato per l'anno 2013 aliquote superiori a quella standard, circa metà dell'importo viene ristorata dallo Stato; a fini perequativi l'altra metà verrà versata dai contribuenti interessati a metà gennaio 2014, alle stesse scadenze già programmate per altri tributi.
Il termine per il pagamento degli acconti dovuti da tutti i contribuenti soggetti a IRES è prorogato al 10 dicembre 2013.
 
Alienazioni immobili pubblici
Sono inoltre state varate norme che facilitano il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, in particolare è stata estesa anche alle Regioni e agli Enti locali la possibilità di cedere beni immobili a Cassa Depositi e Prestiti.
 
Banca d’Italia
Al fine di assicurare alla Banca d'Italia un modello di governance che ne rafforzi l'autonomia e l'indipendenza, nel rispetto dei Trattati Europei, il decreto legge stabilisce nuove norme riguardanti il capitale e gli organi dell'istituto.
La Banca d'Italia viene quindi autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie sino a euro 7,5 miliardi.
La Banca potrà distribuire dividendi annuali per un importo non superiore al 6% del capitale.
Ciascun partecipante al capitale non potrà possedere - direttamente o indirettamente - una quota di capitale superiore al 5%. Per favorire il rispetto di tale limite, la Banca d'Italia potrà acquistare temporaneamente le quote di partecipazione in possesso di altri soggetti.
Il decreto amplia il novero dei soggetti italiani ed europei che possono detenere quote del capitale della Banca d'Italia. I soggetti autorizzati saranno quindi: banche, fondazioni, assicurazioni, enti ed istituti di previdenza, inclusi fondi pensione.
Per effetto di questa modifica normativa, le banche potranno essere autorizzate ad includere le quote nel patrimonio di vigilanza, rafforzandone la base di capitale.
 
 

Tag: LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI NUOVA IMU 2022 NUOVA IMU 2022

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Grazia - 14/12/2013

Condivido pienamente il commento di Miki ma a me pare che la differenza tra agricoltore "professionale" e agricoltore "normale" è dovuto all'iscrizione all'istituto di previdenza. Quindi è professionale colui che paga i contributi, se una persona ha versato tutta la vita contributi da agricoltore perchè questo è quello che ha fatto tutta la vita, nel momento in cui va in pensione smette di essere "professionale" e non può più avere alcuni vantaggi come quello dell'imu. Ovvio che è ridicolo!

Miky - 29/11/2013

Ecco che nel settore agricolo torna l'eterna lobbie degli " imprenditori agricoli professionali ". Qualcuno mi deve spiegare una cosa: che differenza c'è fra un terreno agricolo coltivato da un imprenditore agricolo professionale e un terreno coltivato da un imprenditore agricolo "normale" (cioè che ha anche un altro reddito e/o svolge un'altra attività ). Lo Stato dovrebbe incentivare chi mantiene coltivati i campi (perchè comunque tutela il territorio e PRODUCE qualcosa che non è carta o burocrazia), non punirlo con tasse discriminatorie . La questione dirimente sulla tassazione dei terreni agricoli, dovrebbe essere proprio il loro stato di "terreni coltivati" a prescindere da chi esegue la coltivazione. Quando gli imprenditori agricoli del WeeK-End si saranno stufati di coltivare terreni per pura passione, li lasceranno incolti e preda delle erbacce, le tasse saranno sempre quelle, il guadagno è talmente irrisorio che non rileva, la tanta fatica sarà tutta risparmiata, e l'Italia importerà un pò più di cereali o di frutta o di verdura, ci sarà comunque meno prodotto interno, ma vuoi mettere ? quello che troverai sarà stato coltivato da unimprenditore agricolo professionale !!!! MA PER PIACERE !!!! MA LA VOGLIAMO SMETTERE CON 'STE COSE ???? MA VOGLIAMO FARE CHE I CITTADINI SONO TUTTI UGUALI ? STESSI DIRITTI STESSI DOVERI ! CHI FA UN ALTRO LAVORO IN AGGIUNTA A QUELLO DI COLTIVATORE, RICORDATEVI CHE SU QUEL LAVORO PAGA LE TASSE, ED E' PROPRIO PER QUESTO CHE NON PUO' AVERE LA QUALIFICA DI CONTADINO PROFESSIONALE, COSA CHE POTREBBE OTTENERE ANDANDO A LAVORARE IN NERO E RISULTANDO SOLO COLTIVATORE............già....non ci avevo pensato.....quasi quasi....

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

NUOVA IMU 2022 · 19/04/2024 Immobili occupati abusivamente: la Consulta apre la possibilità di chiedere rimborso IMU

La Corte Costituzionale con la sentenza 60 del 18 aprile apre la possibilità di chiedere il rimborso per l'Imu pagata prima del 2023

Immobili occupati abusivamente: la Consulta apre la possibilità di chiedere rimborso IMU

La Corte Costituzionale con la sentenza 60 del 18 aprile apre la possibilità di chiedere il rimborso per l'Imu pagata prima del 2023

Deducibilità IMU 2023 nel modello redditi SC 2024

Deducibilità IMU immobili strumentali 2024: nelle istruzioni al Modello Redditi PF per il rigo RF55 scompare il codice"38", vediamo quale codice utilizzare

Conguaglio IMU 2024: in cassa entro il 29.02, chi lo paga?

Conguaglio IMU del saldo 2023: cosa prevede la legge di bilancio 2024. Chi dovrà pagarlo entro il 29 febbraio 2024 senza sanzioni né interessi

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.