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RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL’APPALTATORE E DEL COMMITTENTE PER I VERSAMENTI FISCALI

1 minuto, 08/10/2012

Responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente per i versamenti fiscali

Le nuove regole fiscali sulla responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente nei contratti di appalto, si applicano ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012; le nuove regole sono state introdotte dal cd. decreto crescita; i chiarimenti nella Circolare dell'8.10.2012 n. 40

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 40 del 08/10/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Agenzia delle Entrate con Circolare dell'8 Ottobre 2012 n. 40 ha fornito chiarimenti in merito agli aspetti maggiormente critici delle nuove regole fiscali sulla responsabilità solidale negli appalti, quali la decorrenza dei relativi effetti e la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA.
Si ricorda che lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) che, sostituendo integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.

La disposizione, in estrema sintesi, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.

La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.

L’incertezza sull’ambito applicativo della norma sta generando difficoltà applicative. Le associazioni delle categorie interessate hanno, infatti, rappresentato che, in attesa di specifiche istruzioni che consentano la puntuale individuazione dei limiti di responsabilità dei soggetti coinvolti, sono stati sospesi i pagamenti da parte dei committenti/appaltatori a favore di appaltatori e subappaltatori.

In considerazione della necessità di fornire urgenti indicazioni, l'Agenzia delle Entrate con Circolare dell' 8 Ottobre 2012 n. 40 ha fornito chiarimenti in merito agli aspetti maggiormente critici della disposizione, individuati nella decorrenza dei relativi effetti e nella certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA.

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Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE IMPRESE EDILI IMPRESE EDILI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE VERSAMENTI DELLE IMPOSTE APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Allegato

Circolare dell'8/10/2012 n. 40
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