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ANTIRICICLAGGIO: CHIARIMENTI IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI

1 minuto, 16/01/2012

Antiriciclaggio: chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori

Il MEF con Circolare del 16.01.2012 n. 2 ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni previste in caso di violazione del divieto di trasferimento di contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, per un valore pari o superiore a 1.000 euro

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 2 del 16/01/2012
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ascolta la versione audio dell'articolo
Con circolare n. 2 del 16 gennaio 2012 il Ministero dell’Economia e Finanza fornisce chiarimenti in merito al divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro, previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007, e successive modifiche e integrazioni sino a giungere all’art. 12 del decreto legge 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

L’importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento. Pertanto, è vietato anche suddividere “artificiosamente”1 un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica. Il limite dei 1.000 euro costituisce soglia per infrazione,
sanzionabile a partire dal 1° febbraio 2012. Dal 1° settembre 2011 era entrato in vigore un nuovo limite di 2.500 euro, che sostituiva il precedente limite di 5.000 euro, effettivo dal 16 giugno 2010; fino a quest’ultima data il limite era pari o superiore a 12.500 euro.

Vengono inoltre chiarite anche le disposizioni sanzionatorie in caso di violazione del divieto.

Si riportano le disposizioni relative all’art. 58 del decreto legislativo 231/2007, facendo presente che, per le violazioni commesse fino al 15 giugno 2010, si applica la normativa allora vigente, che non prevedeva una sanzione minima pari a 3.000 euro, introdotta dal comma 7 bis aggiunto al predetto articolo dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 20, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

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Allegato

Circolare MEF del 16/01/2012 - Antiriciclaggio
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