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ESENZIONE BOLLO AUTO

2 minuti, 04/10/2006

Esenzione bollo auto

Circolare ACI del 4 ottobre 2006

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero del 04/10/2006
Fonte: Aci
Ascolta la versione audio dell'articolo

Decreto Legge n.262/2006 - aspetti connessi alle Tasse Automobilistiche

Nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3/10/2006 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 262/2006 contenente all'art. 7 disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale.

Questi i punti che riguardano le tasse automobilistiche:

 ESENZIONE TEMPORANEA PER LE AUTOVETTURE IMMATRICOLATE COME "EURO 4" O "EURO 5"

Il comma 1 dell'art. 7 prevede l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un periodo di due annualità in caso di acquisto di autovetture immatricolate come "Euro 4" o "Euro 5" che emettono meno di 140 gr. di CO2 al Km. La durata dell'esenzione riguarda " due annualità ", vale a dire ventiquattro mesi a decorrere dalla data di immatricolazione.
Alla scadenza dei ventiquattro mesi, pertanto, viene calcolata la successiva periodicità del veicolo secondo le regole nazionali o regionali per la Lombardia ed il Piemonte.

Ulteriori dodici mesi di esenzione riguardano gli autoveicoli con una cilindrata inferiore a 1300 cc. Non possono comunque accedere alle agevolazioni in questione le autovetture di peso complessivo superiore a 2600 Kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore di otto.


Beneficiano delle agevolazioni tributarie esclusivamente i veicoli sopra indicati che siano stati acquistati e immatricolati dal 3/10/2006 (data di entrata in vigore del Decreto n. 262/2006) al 31/12/2007.

Al momento permane l'incertezza se possano beneficiare dell'esenzione in questione anche i veicoli immatricolati nel sopracitato arco temporale come veicoli usati e quelli immatricolati in Italia come usati provenienti dall'estero nell'ambito dei Paesi U.E. Per poter usufruire delle agevolazioni di legge, l'acquirente del nuovo veicolo dovrà consegnare al venditore un'autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo immatricolato come "Euro 0" o "Euro1".

Peraltro il testo di legge non prevede espressamente che il veicolo consegnato sia intestato all'acquirente del nuovo veicolo, né ad un parente o a un convivente.

Il venditore dovrà allegare alla formalità di richiesta di prima iscrizione al PRA una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, nella quale dovrà indicare:

  • a) la conformità dell'autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dal comma 1 art. 7;
  • b) la targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'art. 231 D.Lgs. n.152/2006 e la conformità ai requisiti stabiliti dal comma 1 art. 7 (Euro 0 o Euro 1).

Il venditore ha inoltre l'obbligo di consegnare, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il veicolo usato a un demolitore e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al PRA. Si evidenzia che i veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati ai centri di raccolta autorizzati per la rottamazione.

 

TASSAZIONE VEICOLI CON CAMBIO DI DESTINAZIONE DA M1 a N1

Per i veicoli che hanno effettuato una variazione di destinazione di uso dalla categoria M1 a quella N1 , la tassazione deve essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori, vale a dire in base ai KW (o CV) e non alla portata. Si ricorda che in base al Codice della Strada sono classificati:

1. M1 i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

2. N1 i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.

Tag: DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO 2023 DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO 2023 AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19

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Commenti

francesco - 29/10/2012

mi sono comprato una nissan note immatricolata anno 03/01/2008con contratto del 04/12/2007 rottamando una brava anno 2006/ 19 diesel e compreso nel contratto 24 mesi di esenzione bollo ma mi e arrivata la cartella della regione per non aver pagato l' anno 2009 a chi mi posso rivolgere se nell anno era prevista l'agevolazione statale o posso andare per via legale

Elvino Tinti - 04/10/2012

Ho acquistato una Athos dal concessionario di Empoli(FI) nel febbraio del 2007.Cilindrata 1000 cm3 , peso inferiore a 2600 Kg Euro 4. Mi era stato assicurato dal concessionario che avrei goduto di un esenzione bollo per 3 anni.L'ho rivenduta nel novembre 2009 ed ora mi viene richiesto il pagamento del bollo relativo a tutto l'anno 2009. E' corretto questo? Grazie della risposta e saluti. Elvino

claudio - 13/12/2011

se mi e stato sequestrato il libretto di circolazione e tuttora sotto sequestro, si deve pagare il bollo?

Antonello - 05/10/2011

Desidero avere informazioni con relativo riferimento legge al seguente argomento: Ho venduto la mia auto presso un autosalone autorizzato entro il periodo di proroga del pagamento del bollo ed esattamente(scadenza bollo 31 agosto 2011 proroga pagamento 30 settembre 2011 ; macchina venduta il 26 09 2011) a chi spetta il pagamento del bollo al venditore o all'acquirente che ha comprato la macchina? Attendo notizie in merito saluti Antonello mail [email protected]

gabriella - 06/07/2012

ho il tuo stesso problema ho dto al concessionario la macchina nov. 2008 il bollo scadeva a febb. 2009 + proroga cdp aprile 2009 vogliono farmi pagare il bollo x tutto il 2009. al massimo pagherò marzo e aprile 2009? tu come hai risolto? grazie Gabry

claudio - 01/08/2011

è vero che avendo acquistato un'auto euro 5 sono esentato dal pagamento della tassa x due anni?

luisamirabella - 17/06/2011

Vorrei sapere se nell'esenzione dal pagamento rientra anche chi ha l'auto in custodia giudiziaria ed in seguito confiscata.Grazie

Giovanni Moriconi - 16/06/2011

Il 29 dicembre 2006 ho rottamato la vecchia "Tempra" e ho acquistato la "Nuova Punto" approfittando dell'esenzione del bollo per tre anni.(Dereto Legge n.262/2006). In questi giorni mi è arrivato dall' Agenzia Entrate l'ingiunzione del pagamento di € 173,99 per sanzioni e tassa evasa dell'anno 2008. Vorrei da Voi un consiglio, ed eventualmente a chi devo rivolgermi. Vi saluto e ringrazio Giovanni Moriconi

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