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5 PER MILLE E PROROGA AL 30 APRILE 2010 PER L'INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

3 minuti, 26/03/2010

5 per mille e proroga al 30 aprile 2010 per l'integrazione documentale

Agenzia delle Entrate - Circolare del 26 Marzo 2010 n. 15

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 15 del 26/03/2010
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il decreto legge "milleproroghe" , convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha posticipato al 30 aprile 2010 il termine per l’integrazione documentale delle domande di ammissione al beneficio del cinque per mille regolarmente presentate per gli anni finanziari 2006, 2007 e 2008.

La norma consente ai soggetti che hanno presentato la domanda di iscrizione al beneficio e sono stati, in seguito, escluse per mancato o tardivo invio della dichiarazione sostitutiva ovvero per averla prodotta in maniera incompleta, di poter regolarizzare la propria posizione.

L'Agenzia delle Entrate fornisce quindi chiarimenti in merito agli adempimenti che gli enti interessati devono effettuare per poter regolarizzare la propria posizione.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile scaricare per ogni anno finanziario la Dichiarazione da inviare entro il 30 aprile.

Gli enti interessati alla proroga dei termini
Si evidenzia che il beneficio del cinque per mille è stato riproposto, per ciascun esercizio finanziario, da diverse disposizioni normative che, di anno in anno, hanno individuato le tipologie di soggetti ammessi al riparto. Successivi interventi normativi hanno apportato ulteriori integrazioni ampliando le categorie degli aventi diritto.

La proroga in questione interessa le tipologie di enti di seguito indicate:
  • per l’esercizio finanziario 2006 (anno d’imposta 2005), gli enti individuati dall’articolo 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che avevano prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione nell’elenco del volontariato e che, per inadempienze di carattere procedurale, sono stati inseriti nell’elenco dei soggetti esclusi dal beneficio, pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia. In particolare, i soggetti interessati sono: gli enti del volontariato; le onlus di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383; le associazioni e le fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • per l’esercizio finanziario 2007 (anno d’imposta 2006), gli enti individuati nell’articolo 1, comma 1234, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che avevano prodotto tempestivamente per via telematica la domanda di iscrizione nell’elenco del volontariato e che, per inadempienze di carattere procedurale, sono stati esclusi dal beneficio in sede di validazione delle loro posizioni.
    In particolare, i soggetti interessati sono: gli enti del volontariato; le onlus di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383; le associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
    dicembre 1997, n. 460, e le fondazioni nazionali di carattere culturale (ammesse al beneficio a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 45, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248);
  • per l’esercizio finanziario 2008 (anno d’imposta 2007), gli enti individuati nell’articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che avevano prodotto tempestivamente per via telematica la domanda di iscrizione nell’elenco del volontariato e che, per inadempienze di carattere procedurale, sono stati esclusi dal beneficio in sede di validazione delle loro posizioni.
    In particolare, i soggetti interessati sono: gli enti del volontariato; le onlus di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383; le associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e le fondazioni nazionali di carattere culturale (ammesse al beneficio a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 45, comma 1, lettera a), del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248).

Tag: TERZO SETTORE E NON PROFIT TERZO SETTORE E NON PROFIT

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Circolare del 26/03/2010 n. 15
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