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BENI OGGETTO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE

3 minuti, 26/10/2007

Beni oggetto delle attivita' agricole connesse

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto del 26/10/2007

Forma Giuridica: Normativa - Decreto
Numero del 26/10/2007
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ascolta la versione audio dell'articolo
Con il Decreto del 26 Ottobre 2007 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato i beni che possono formare oggetto delle attività agricole connesse.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 Ottobre 2007
Individuazione dei beni che possono formare oggetto delle attivita' agricole connesse, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi.
Gazzetta Ufficiale N. 264 del 13 Novembre 2007

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 7 e 8 della legge delega 5 marzo 2001, n. 57, recante la legge delega per la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, riguardante l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha sostituito l'art. 2135 del codice civile riformulando cosi' la nozione di imprenditore agricolo;
Visto l'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, che ha previsto, tra l'altro, di coordinare la normativa statale tributaria con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfetizzazione degli imponibili e delle imposte;
Visto l'art. 2, comma 6, lettera a), della legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, che ha sostituito il contenuto dell'art. 29, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di attivita' connesse in agricoltura;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il nuovo art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante la qualificazione del reddito agrario ed in particolare delle attivita' considerate comunque produttive di reddito agrario;
Vista la classificazione delle attivita' economiche "Atecofin 2004" approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003;
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disposizioni concernenti la disciplina dell'apicoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente
l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, espressa con nota n. 2451 dell'8 marzo 2007, con la quale viene chiesta la modifica della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2004;
Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2007, recante individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attivita' agricole connesse di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale recepisce la sopra richiamata proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di modifica della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2004;
Tenuto conto della ulteriore proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, trasmessa con nota n. 9099 del 21 settembre 2007, con la quale viene chiesto di modificare l'ultima dizione della tabella allegata al decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.
1. La tabella allegata e parte integrante del decreto ministeriale 11 luglio 2007, nella quale sono individuati i beni prodotti e le relative attivita' agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2007
Il Vice Ministro: Visco

Allegato
TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI
Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (15.11.0-15.12.0);
Produzione di carne essiccata, salata o affumicata (speck, prosciutto crudo, bresaola), produzione di salsicce e salami (ex 15.13.0);
Lavorazione e conservazione delle patate (15.31.0), escluse le produzioni di pure' di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate;
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (15.32.0);
Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n. c.a. (15.33.0);
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.13.2-15.41.1-15.41.2);
Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) (ex 15.62.0);
Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.21.0-01.22.1-15.51.1-15.51.2);
Lavorazione delle granaglie (da 15.61.1 a 15.61.3);
Produzione di vini (01.13.1-15.93.1-15.93.2);
Produzione di aceto (ex 15.87.0);
Produzione di sidro ed altre bevande fermentate (15.94.0);
Disidratazione di erba medica (ex 15.71.0);
Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 15.89.0);
Conservazione di pesce, crostacei e molluschi, interi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia (ex 15.20.1) e produzione di filetti di pesce (ex 15.20.2);
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13, nonche' di quelli derivanti dalle
attivita' di cui ai sopraelencati gruppi e classi.

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