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DEMANSIONAMENTO E DANNO: LA CASSAZIONE CHIARISCE I CRITERI PER IL RISARCIMENTO

Demansionamento e danno: la Cassazione chiarisce i criteri per il risarcimento

Quando il mutamento di mansioni svuota autonomia e responsabilità, il danno patrimoniale è risarcibile anche in via equitativa. Cassazione 1185 2025

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Sul tema del demansionamento  del lavoratore la giurisprudenza di legittimità ribadisce ancora una volta  il proprio orientamento ormai consolidato,  per il quale la tutela della professionalità del lavoratore non si esaurisce nel rispetto formale del livello di inquadramento, ma richiede una valutazione concreta delle mansioni effettivamente svolte.

 In questo solco si inserisce una recente ordinanza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, che affronta il tema del demansionamento di un quadro direttivo nel settore del credito, soffermandosi sia sui criteri di accertamento dell’equivalenza delle mansioni sia sulle modalità di riconoscimento e liquidazione del danno patrimoniale alla professionalità, alla luce dell’art. 2103 del codice civile e della contrattazione collettiva di settore.

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1) Il caso: dirigente assegnato a incarichi senza autonomia

La controversia trae origine da una serie di mutamenti di mansioni intervenuti nel corso di un lungo rapporto di lavoro.

 Dopo aver ricoperto per anni un ruolo con ampie responsabilità gestionali e di coordinamento, il lavoratore era stato progressivamente assegnato a incarichi diversi, qualificati come ruoli “professional”, fino a svolgere attività caratterizzate da compiti di analisi, compilazione e supporto, con autonomia limitata e senza poteri decisionali rilevanti.

Il giudizio di primo grado aveva riconosciuto l’esistenza del demansionamento per una parte del periodo e condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno patrimoniale, liquidato in via equitativa in misura percentuale sulla retribuzione. 

In appello, la decisione era stata parzialmente riformata quanto alla decorrenza del demansionamento, ma confermata nella sostanza sia con riferimento all’accertamento della dequalificazione sia con riguardo alla liquidazione del danno.

La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che :

  • le mansioni attribuite rientravano comunque nella qualifica di quadro direttivo prevista dal contratto collettivo, 
  • che non vi sarebbe stata una perdita di professionalità e 
  • che il danno non sarebbe stato adeguatamente allegato e provato.

2) La decisione della Suprema Corte: demansionamento da verificare caso per caso

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società, confermando l’impostazione seguita dai giudici di merito.

 In primo luogo, la Suprema Corte ha ribadito che l’accertamento del demansionamento non può fondarsi su un confronto  astratto tra livelli di inquadramento, ma richiede una verifica concreta dell’equivalenza delle mansioni, con riferimento alla professionalità acquisita dal lavoratore nel corso del rapporto. Tale principio, già affermato in precedenza, trova applicazione soprattutto per i periodi anteriori alla riforma operata dal d.lgs. n. 81/2015, per i quali resta centrale la tutela del patrimonio professionale effettivamente maturato.

Con riferimento ai quadri direttivi, la Corte ha richiamato le previsioni della contrattazione collettiva, evidenziando che la qualifica può fondarsi anche su elevate competenze specialistiche e responsabilità funzionali, non necessariamente sul coordinamento di altri lavoratori. Tuttavia, ciò non esclude che un progressivo svuotamento di autonomia, di responsabilità decisionali e di contenuto professionale possa integrare un demansionamento, quando le nuove mansioni risultino non coerenti con l’esperienza e le competenze precedentemente esercitate.

Particolare rilievo assume la parte della decisione dedicata al danno patrimoniale alla professionalità.

La Cassazione ha confermato che tale danno non è in re ipsa,(cioè che deriverebbe automaticamente dal fatto stesso)   ma può essere accertato e quantificato anche mediante presunzioni semplici, valorizzando elementi quali la durata del demansionamento, l’impoverimento del bagaglio professionale, la perdita di visibilità interna e l’incidenza negativa sulle prospettive di carriera e di ricollocazione sul mercato del lavoro. In questo contesto, il giudice di merito può procedere a una liquidazione equitativa, ai sensi degli artt. 1223 e 1226 del codice civile, purché il percorso logico-giuridico sia adeguatamente motivato.

La Suprema Corte  conclude quindi che la valutazione delle prove e la quantificazione del danno rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione coerente. 

Di conseguenza è stata confermata della condanna del datore di lavoro al risarcimento , con un importante richiamo alla necessità, per le imprese, di gestire con attenzione i mutamenti di mansioni, soprattutto quando incidono su ruoli di elevata professionalità.

Sull'argomento leggi anche Demansionamento per il danno bastano presunzioni semplici

Fonte immagine: Foto di Alexander Lesnitsky da Pixabay
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