Nel contesto dei gruppi societari e delle organizzazioni complesse, la gestione del rapporto di lavoro può presentare profili articolati, soprattutto quando la prestazione è resa nell’interesse di più imprese. In questi casi si parla di codatorialità, una situazione nella quale più soggetti datoriali condividono, in modo coordinato, l’utilizzo della prestazione lavorativa.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 336 del 7 gennaio 2026, è tornata sul tema, offrendo chiarimenti di rilievo in materia di licenziamento individuale, forma del recesso e conseguenze sanzionatorie. La pronuncia fornisce indicazioni operative importanti per datori di lavoro e consulenti chiamati a valutare la corretta gestione dei recessi in assetti plurisoggettivi dal lato datoriale.
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1) Il caso
La controversia trae origine dal licenziamento di una lavoratrice formalmente assunta da una società, ma di fatto inserita stabilmente nell’organizzazione di tre imprese operanti in modo coordinato. I giudici di merito avevano accertato l’esistenza di una codatorialità, riconoscendo che la prestazione lavorativa era svolta indistintamente nell’interesse di tutte le società coinvolte.
Il recesso era stato comunicato in forma scritta esclusivamente dal datore di lavoro formale. Le altre società, pur essendo considerate datori sostanziali, non avevano inviato una autonoma comunicazione di licenziamento.
La lavoratrice aveva quindi contestato l’efficacia del recesso nei confronti di questi ultimi, sostenendo l’inefficacia del licenziamento per difetto di forma scritta e chiedendo l’applicazione della tutela reintegratoria.
Nei primi due gradi di giudizio era stato riconosciuto che la situazione integrasse una codatorialità, con responsabilità solidale delle imprese per le obbligazioni derivanti dal rapporto. Tuttavia, la Corte d’appello aveva ritenuto che la comunicazione scritta proveniente da una sola società fosse sufficiente a produrre effetti sull’intero rapporto, escludendo la reintegrazione nei confronti delle altre.
Da qui il ricorso in Cassazione.
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2) La decisione della Cassazione: nella codatorialità unico rapporto, unico adempimento
La Suprema Corte ha confermato, in primo luogo, che la codatorialità non determina la nascita di più rapporti di lavoro distinti, ma configura un unico rapporto caratterizzato da una pluralità di datori dal lato datoriale. Ne consegue che le obbligazioni derivanti dal rapporto, comprese quelle connesse al licenziamento, fanno capo a tutti i codatori in regime di solidarietà.
Sotto il profilo formale, la Corte ha ribadito che l’obbligo di comunicare il licenziamento per iscritto, previsto dall’art. 2 della legge n. 604/1966, grava sull’intera parte datoriale complessa. Tuttavia, trattandosi di un’obbligazione solidale, l’adempimento da parte di uno dei datori è idoneo a soddisfare l’obbligo anche per gli altri. Pertanto, il licenziamento intimato per iscritto dal solo datore di lavoro formale è efficace nei confronti di tutti i codatori e non può essere considerato inefficace per mancata forma scritta da parte delle società che non hanno direttamente comunicato il recesso.
La Corte ha inoltre precisato che la codatorialità non comporta una duplicazione delle tutele in favore del lavoratore. Le garanzie contro il licenziamento illegittimo restano unitarie e vanno applicate tenendo conto dell’assetto complessivo del rapporto, evitando sovrapposizioni o cumuli di protezioni. In questo quadro, è stata ritenuta corretta l’esclusione della reintegrazione nei confronti dei datori che non avevano formalmente intimato il licenziamento, poiché l’atto scritto proveniente da uno solo di essi aveva già inciso sull’intero rapporto.
Sul piano più generale, la decisione si inserisce in un orientamento consolidato che valorizza la sostanza del rapporto rispetto alla frammentazione formale dei soggetti datoriali, richiamando i principi di solidarietà di cui all’art. 1294 del codice civile e le regole in materia di tutela contro i licenziamenti previste dall’art. 18 della legge n. 300/1970.
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