Con la circolare n. 1 del 15 gennaio 2026 l’INPS ha fornito un quadro organico delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie applicabili nel corso del 2026, principalmente a seguito della legge di bilancio 2026.
Tra le novità di maggiore impatto si segnalano:
- il rifinanziamento dei trattamenti di sostegno al reddito nelle aree di crisi industriale complessa;
- la proroga dell’esonero dalla contribuzione addizionale CIGS per le unità produttive situate nelle medesime aree;
- la conferma e l’estensione della CIGS per cessazione di attività, anche in presenza di prospettive di cessione e riassorbimento occupazionale;
- il rifinanziamento delle misure per call center, imprese strategiche nazionali e gruppi di imprese con accordi di programma;
- modifiche rilevanti all’anticipazione NASpI, ora erogata in due rate;
- l’aggiornamento dei requisiti per l’indennità di discontinuità dei lavoratori dello spettacolo (IDIS);
- l’estensione a 14 anni del limite temporale per la fruizione del congedo parentale;
- nuove regole sul reperimento dei medici per le visite fiscali INPS.
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1) Le norme in vigore su cassa integrazione e sostegni al reddito
Il quadro di riferimento per il 2026 si fonda su tre principali interventi normativi:
- Decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA, con specifiche integrazioni alla CIGS;
- Legge 2 dicembre 2025, n. 182, che introduce modifiche procedurali e obblighi informativi in materia di integrazioni salariali;
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che proroga e rifinanzia numerosi strumenti di sostegno al reddito, sia in costanza di rapporto di lavoro sia a seguito di cessazione.
Si ricorda che la disciplina generale sugli ammortizzatori sociali è contenuta nel d.lgs. n. 148/2015 attuativo del Jobs Act e, per gli aspetti previdenziali e assistenziali, nei decreti legislativi n. 22/2015, n. 72/2018 e n. 151/2001.
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2) Ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro
Anche per il 2026 sono stanziate le consuete risorse a favore dei lavoratori dipendenti di imprese in difficoltà.
In particolare, nelle aree di crisi industriale complessa sono previsti ulteriori fondi per la prosecuzione di CIGS e mobilità in deroga, con riparto regionale tramite decreto ministeriale e monitoraggio semestrale da parte dell’INPS.
| Misura | Limite di spesa 2026 | Durata massima |
|---|---|---|
| Aree di crisi industriale complessa | 100 milioni € | Secondo piani regionali |
| CIGS per cessazione di attività | 100 milioni € | 12 mesi |
| Ulteriore CIGS imprese strategiche | 63,3 milioni € | 6 o 12 mesi |
| Call center (indennità in deroga) | 20 milioni € | 12 mesi |
Da segnalare sempre per i datori di lavoro la proroga dell’esonero dal contributo addizionale CIGS nelle aree di crisi industriale complessa, per un periodo massimo di 12 mesi nel 2026.
Un nuovo obbligo informativo riguarda invece i lavoratori in CIG: a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 182/2025, dal 18 dicembre 2025 in caso di svolgimento di attività lavorativa durante la fruizione della cassa integrazione devono comunicarlo non solo all’INPS, ma anche al datore di lavoro che ha richiesto l’intervento.
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3) Indennità di disoccupazione, congedi e visite fiscali
Sul fronte delle politiche attive e di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro l'istituto ricorda che:
- la legge di Bilancio 2026 modifica in modo significativo l’anticipazione NASpI per autoimprenditorialità: la prestazione non è più erogata in un’unica soluzione, ma in due rate (70% + 30% entro 6 mesi dalla domanda), con verifica finale della mancata rioccupazione.
- Per i lavoratori dello spettacolo, l’IDIS viene adeguata con un nuovo limite reddituale pari a 35.000 euro e requisiti contributivi più flessibili per la categoria degli attori
- In tema di conciliazione vita lavoro è stato innalzato da 12 a 14 anni il limite temporale entro cui è possibile fruire del congedo parentale e del suo prolungamento, sia in caso di nascita sia di adozione o affidamento.
Infine, per garantire l’operatività delle visite fiscali, è consentito il ricorso a medici specializzandi e laureati in medicina in formazione specifica, ma esclusivamente in caso di carenza di medici fiscali e nei limiti delle risorse disponibili.