L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato gli emendamenti ai principi contabili nazionali per rimanere al passo con la prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi. Le modifiche riguardano i principi:
Oic 13 (rimanenze),
Oic 16 (immobilizzazioni materiali),
Oic 24 (immobilizzazioni immateriali),
Oic 25 (imposte sul reddito)
Oic 31 (fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto).
Attenzione al fatto che le nuove regole entreranno in vigore dai bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026, ma potranno essere adottati in via anticipata già nei bilanci relativi al 2025.
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1) OIC: pubblicati nuovi emendamenti ai principi contabili
Si evidenzia che:
- per i principi OIC 13,16 e 24, per gli acquisti con opzione di rivendita da parte dell’acquirente o del rivenditore, viene chiarito che il bene acquistato può essere iscritto in bilancio soltanto se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione non verrà esercitata, sia che essa sia attribuita all’acquirente sia che sia attribuita al venditore, mentre negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore;
- il paragrafo 63 dell’Oic 24 è stato ritoccato per precisare che l’utilizzo dei ricavi come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni, che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile, è consentito esclusivamente quando si adotta il metodo a quote decrescenti e quando sia dimostrabile che i ricavi rappresentano una valida approssimazione dello sfruttamento dell’attività,
- per l'OIC 25 la nuova versione del principio stabilisce che l'imposta per l'affrancamento delle riserve in sospensione, deve essere rilevata in contropartita al patrimonio netto, senza individuare una riserva specifica,
- per gli Oic 16 e 31 sono stati modificati in tema di attualizzazione dei fondi oneri, al fine di chiarire la classificazione degli effetti derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso.