L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 306/2025, ha escluso la possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta del 5% a un sistema di schermatura protettiva contro le radiazioni utilizzato in ambito medico.
Nonostante il parere tecnico favorevole dell’Agenzia delle Dogane, il prodotto non rientra tra quelli tassativamente indicati dalla normativa emergenziale COVID-19.
Vediamo i dettagli
Potrebbero interessarti i seguenti prodotti:
- Tipologie di operazioni ai fini Iva (eBook 2025)
- Tutti i casi di reverse charge (eBook 2025)
- Nota di credito 2024 (eBook)
- IVA Estero 2025 - libro di carta
- Autofatture 2024
- Obblighi connessi agli scambi intra UE beni e servizi
- Fatturazione elettronica operazioni con l'estero
- Servizio consulenza fattura elettronica estero
1) Schermatura protettiva da radiozioni: quali aliquota IVA
La società ALFA aveva importato dagli Stati Uniti un sistema di protezione composto da pannelli in acrilico equivalenti a 1 mm di piombo, capaci di abbattere oltre il 98% delle radiazioni diffuse durante esami radiologici e interventi invasivi (es. impianto di stent)
Il dispositivo, classificato come accessorio medico alla voce doganale NC 9022 90, era stato inizialmente assoggettato all’IVA ordinaria del 22%.
ALFA ha chiesto chiarimenti per sapere se, in virtù della classificazione doganale, potesse applicare l’aliquota IVA ridotta del 5%, prevista dalla Tabella A, Parte II-bis, del DPR 633/1972, per i dispositivi utili al contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
L’Agenzia ha ricordato che la normativa introdotta dall’art. 124 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) prevede una lista tassativa di beni per i quali è ammessa l’IVA al 5%. Tra questi, figura – ad esempio – il tomografo computerizzato, classificato con il codice TARIC ex 902212, ma non il dispositivo oggetto dell’interpello.
Nonostante il prodotto sia classificabile come “apparecchio basato su radiazioni ionizzanti” (voce doganale NC 9022 90), non rientra tra quelli elencati nell’Allegato 1 della circolare ADM n. 5/D del 2023.
Essendo l’elenco chiuso e non ampliabile per analogia, non è possibile applicare l’aliquota agevolata nemmeno per beni simili per funzione o destinazione.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi stabilito che il dispositivo in oggetto non beneficia dell’aliquota ridotta del 5%. Le sue cessioni devono essere assoggettate all’IVA ordinaria del 22%, in quanto non è possibile estendere l’agevolazione prevista per i tomografi o altri dispositivi specificamente citati nella normativa emergenziale.