Nell’ipotesi di rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica privata, sottoscritta il 22 novembre 2025 da Federmeccanica e Assistal con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, arrivano indicazioni importanti su due temi molto concreti per aziende, consulenti e lavoratori: contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi e somministrazione (staff leasing).
- Da un lato, l’accordo costruisce un sistema più “ordinato” per arrivare fino al limite legale di 24 mesi, sfruttando la possibilità prevista dal Decreto Lavoro 2023 di definire, tramite contratto collettivo, le condizioni (le cosiddette “causali”) per superare la soglia dei 12 mesi.
- Dall’altro lato, lo stesso testo “sdogana” in modo netto lo staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato), fissando però una soglia temporale dopo la quale il lavoratore matura un diritto molto forte: l’assunzione diretta a tempo indeterminato da parte dell’impresa utilizzatrice, entro i limiti di legge e alle condizioni previste. In sintesi: più flessibilità “guidata” per le imprese, ma anche paletti di stabilizzazione e tutele che puntano a evitare un uso eccessivo della precarietà.
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1) Novità sulle causali per i contratti a tempo determinato fino a 24 mesi
La novità piu rilevante è l’introduzione del nuovo elenco di causali che consente l’utilizzo del contratto a termine
- oltre i 12 mesi, e
- fino al massimo legale di 24 mesi,
con l’obiettivo di bilanciare esigenze produttive e stabilità.
Le causali individuate includono sia elementi soggettivi (legati al profilo del lavoratore), sia elementi oggettivi (legati al lavoro da svolgere o a picchi temporanei).
In forma integrale, le causali soggettive da richiamare
- assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
- assunzione di lavoratori che abbiano età inferiore ai 35 anni e che soddisfino una delle seguenti condizioni: a) non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; b) vivano soli con una o più persone a carico;
- assunzione di lavoratori che abbiano fruito del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 6 mesi o siano inseriti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi;
- assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e di fiere, compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all’evento;
- assunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata;
- assunzione di lavoratori da impiegare nell’esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo, ivi compresi i casi in cui, a causa di ritardi imputabili al committente o a fattori esterni, la durata dell’attività richiesta si prolunghi oltre i tempi inizialmente previsti, determinando un fabbisogno di personale aggiuntivo limitato al completamento della commessa anche mediante scorrimento interno.
I suddetti casi potranno essere legittimamente utilizzati per i contratti di durata superiore ai 12 e non eccedenti i 24 mesi anche per proroghe e rinnovi di contratti oltre i 12 mesi.
La disciplina sarà oggetto di informativa periodica alla Rappresentanza Sindacale Unitaria."
Un punto operativo importante per HR e consulenti:
“Il sistema delle causali si applica, per espresso richiamo delle parti, anche ai rapporti di somministrazione a termine.”
Inoltre, compare un meccanismo di stabilizzazione: dal 1° gennaio 2027, per usare il termine oltre i 12 mesi (quindi facendo ricorso alle causali), l’impresa dovrà aver trasformato nell’anno precedente a tempo indeterminato almeno il 20% dei lavoratori a termine cessati. È un vincolo che, nella pratica, spinge le aziende a pianificare i fabbisogni e a dimostrare una reale disponibilità a consolidare una quota di rapporti, riducendo il rischio di “turnover” sistematico.
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2) Staff leasing oltre 48 mesi dal 2026 - norma e regime transitorio
Sul versante della somministrazione per i lavoratori assunti da agenzie per il lavoro a tempo indeterminato, l’accordo riconosce piena “cittadinanza” allo staff leasing nel perimetro metalmeccanico, ma rafforza la prospettiva di stabilità lato lavoratore.
La regola è questa: «Fermi i limiti di legge, i lavoratori che abbiano svolto la propria prestazione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, in missione nell’ambito di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore ai 48 mesi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto a essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice».
In pratica, se la missione “a staff leasing” supera complessivamente 48 mesi (anche con interruzioni), scatta un diritto all’assunzione diretta a tempo indeterminato presso l’azienda utilizzatrice.
E' prevista anche una disposizione transitoria che chiarisce come conteggiare i periodi:
- il termine dei 48 mesi opera a partire dal 1° gennaio 2026 e
- non si computano i periodi di missione svolti fino al 31 dicembre 2025.
Si ricorda che lo staff leasing, introdotto nel 2003, ha avuto una storia altalenante e anche contestazioni giudiziarie. L'accordo conferma che se il lavoratore ha un rapporto stabile con l’agenzia, se la missione termina, può essere avviato a percorsi di formazione/riqualificazione e ricollocazione se invece l'utilizzazione prosegue ha senso una stabilizzazione da parte dell'azienda utilizzatrice
L’ipotesi del CCNL metalmeccanici tenta di mettere insieme due esigenze: usare uno strumento di flessibilità strategico, con un orizzonte temporale (48 mesi) che rende più concreto l’obiettivo di una stabilizzazione quando la missione diventa, di fatto, strutturale.
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