Nel trattamento di fine rapporto (TFR) il nodo più frequente, per datori di lavoro e consulenti, riguarda la base di calcolo: quali emolumenti devono essere inclusi e quali possono essere esclusi. Con l’ordinanza n. 30331 del 17 novembre 2025 (Sez. Lavoro), la Corte di Cassazione è tornata sul tema dell' incidenza di voci “variabili” (ad esempio lavoro supplementare, straordinario, indennità legate ai turni, richiamo in servizio, trasferta) nel TFR, in rapporto alle previsioni della contrattazione collettiva.
Il principio affermato è la conferma dell’inclusione di quanto corrisposto con stabilità e di natura corrispettiva Inoltre l'eventuale deroga “a escludere” richiede una previsione collettiva espressa e, soprattutto, una prova specifica di tale esclusione da parte di chi la invoca.
Questa lettura richiede il concreto accertamento ex post della non occasionalità e della funzione retributiva delle somme pagate.
Vediamo i dettagli del caso recentemente analizzato.
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1) Calcolo TFR: il caso
Il giudizio nasce dalla domanda di alcuni lavoratori volta a ottenere il ricalcolo del TFR, includendo nella base una serie di compensi erogati nel corso del rapporto:
- lavoro supplementare e straordinario,
- richiamo in servizio,
- maggiorazioni per prestazioni eccedenti i limiti,
- trattamenti economici di trasferta (con esclusione dei meri rimborsi spese),
- liquidazione di permessi ex festività,
- indennità per turni sfalsati e ulteriori indennità previste dal contratto collettivo di settore.
In primo grado, il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda e condannato la società al ricalcolo, rinviando a separato giudizio la quantificazione delle somme dovute.
In appello, invece, la corte territoriale aveva rigettato integralmente le richieste, valorizzando una lettura “restrittiva” del contratto collettivo: poiché la disciplina individuava alcune voci computabili nel TFR, le altre – secondo tale impostazione – dovevano considerarsi escluse.
La decisione di secondo grado ha inoltre attribuito ai lavoratori l’onere di indicare, per ciascuna voce, la norma collettiva che ne imponesse l’inclusione nel TFR e ha ritenuto non dimostrata la non occasionalità di taluni compensi (in particolare, straordinario e somme correlate alle ex festività).
Su queste basi è stato proposto dai lavoratori il ricorso per cassazione, con censure incentrate, tra l’altro, sull’interpretazione delle previsioni collettive e sulla ripartizione dell’onere probatorio (richiamando, una sola volta, i riferimenti: art. 2120 c.c.; art. 2697 c.c.; art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 380-bis.1 c.p.c.; art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002; legge 228/2012; nonché le disposizioni del CCNL Autostrade e Trafori richiamate nel giudizio).
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2) La decisione della Cassazione: Esclusione delle voci solo occasionali
La Cassazione accoglie il ricorso (salva la declaratoria di cessazione della materia del contendere per una posizione definita in sede conciliativa) e cassa la sentenza d’appello con rinvio, chiarendo tre profili utili per la prassi.
- Primo: non è corretto ritenere che, se il contratto collettivo elenca alcune indennità computabili, tutte le altre restino automaticamente escluse “a contrario”. La Corte richiama un precedente recente sull’interpretazione della norma collettiva relativa agli “elementi della retribuzione”, osservando che essa riguarda le voci retributive standard e ricorrenti, ma non può, da sola, eliminare dal TFR emolumenti connessi a specifici aspetti della prestazione lavorativa.
- Secondo: ciò che conta è l’accertamento concreto della natura retributiva e della non occasionalità delle somme. Anche quando una voce presenta elementi di variabilità, può entrare nella base del TFR se corrisposta come corrispettivo della prestazione e per un periodo “significativo”, tale da escluderne l’occasionalità; tale verifica, evidenzia la Corte, va svolta ex post.
- Terzo punto, decisivo sul piano processuale: la deroga che esclude una o più voci dal calcolo costituisce eccezione rispetto alla regola generale e presuppone una volontà collettiva espressa; perciò, chi invoca l’esclusione deve fornirne prova specifica. Ne deriva che non è corretto addossare ai lavoratori l’onere di “trovare” nel contratto collettivo la norma che imponga l’inclusione, una volta allegata la corresponsione di emolumenti non occasionali e non qualificabili come rimborsi spese.
Inoltre, la Corte censura l’impostazione dell’appello perché, richiamando un proprio precedente, non avrebbe svolto alcuna reale indagine su diverse voci oggetto di domanda (tra cui supplementare, richiamo in servizio, maggiorazioni, trattamenti economici di trasferta e turni sfalsati).
In sintesi la sentenza di merito dovrà riesaminare tutte le componenti retributive rivendicate, verificando in concreto se siano state erogate con stabilità e funzione corrispettiva e applicando il principio per cui l’esclusione richiede un’espressa negazione collettiva e la prova di ciò da parte di chi la sostiene.
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