La bozza della legge di bilancio 2026 è attualmente al vaglio della commissione Bilancio del Senato che dovrebbe esprimersi in questi giorni sui numerosi emendamenti segnalati dalle forze parlamentari.
Una novità rilevante è da segnalare in tema di deducibilità delle auto. Il nuovo art 2 bis previsto dall'emendamento 2.0.19 a firma
Scurria, Mennuni di Fratelli d'Italia, prevede infatti un regime fiscale piu favorevole (parificato a quello degli agenti e rappresentanti) per i veicoli utilizzati nelle attività delle agenzie investigative.
In attesa della conferma, da verificare sia al Senato che alla Camera, vediamo meglio di cosa si tratta.
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1) Il testo dell'emendamento
Nello specifico il testo propone la seguente modifica:
Dopo l'articolo, inserire il seguente: " Articolo 2-bis
(Equiparazione delle imprese di investigazione privata agli agenti e rappresentanti di commercio ai fini fiscali)
1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole
"nonché da agenti e rappresentanti di commercio" sono aggiunte le seguenti: «e dalle imprese di investigazione privata, nonché dai relativi dipendenti, limitatamente ai veicoli utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento delle attività di indagine e di sorveglianza».
2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le medesime percentuali di deducibilità, i limiti di importo e le modalità di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto previsti per gli agenti e rappresentanti di commercio.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze - Programma "Politiche fiscali".
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2) Regime fiscale auto investigatori privati: cosa cambia
L’emendamento propone dunque di estendere alle imprese di investigazione privata (e ai loro dipendenti) lo stesso trattamento fiscale già previsto per agenti e rappresentanti di commercio in relazione ai veicoli aziendali.
In pratica, interviene sull’art. 164 del TUIR (DPR 917/1986), la norma che disciplina quanto si possono dedurre dal reddito d’impresa (o di lavoro) i costi delle auto e come si detrae l’IVA quando si acquistano o si gestiscono veicoli (carburante, manutenzioni, leasing/noleggio, ecc.).
Come noto attualmente gli agenti e rappresentanti di commercio godono, a determinate condizioni, di percentuali di deducibilità più favorevoli, limiti di costo più alti e regole di detrazione IVA più vantaggiose rispetto alla disciplina ordinaria applicata alla generalità delle imprese.
Con questa novità, le investigazioni private verrebbero “equiparate” a tali categorie per i veicoli usati in via esclusiva nello svolgimento delle attività tipiche di indagine e sorveglianza. Va tenuto presente che non basta che l’auto sia “utile” o “prevalentemente” usata per lavoro, ma serve un utilizzo esclusivo e coerente con l’attività (ad esempio, mezzi impiegati per appostamenti, pedinamenti, sopralluoghi).
L’effetto atteso, quindi, è una maggiore convenienza fiscale per questi soggetti nei costi legati ai veicoli, a parità di regole applicate agli agenti.
Infine, la norma indica anche la copertura finanziaria: l’agevolazione viene stimata in 2 milioni di euro l’anno dal 2025, finanziata riducendo un apposito fondo del MEF destinato alle politiche fiscali.
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