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CONDONI IN LEGGE DI BILANCIO? VEDIAMO QUALI

Condoni in legge di Bilancio? Vediamo quali

Condoni edilizi: in Legge di Bilancio 2026 che procede a grandi passi verso l'approvazione definitiva, vediamo cosa riguardano

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In occasione del Cdm di oggi che approverà tra gli altri anche il Correttivo irpef e ires, è anche previsto un vertice di maggioranza, per discutere degli emendamenti sulle sanatorie da introdurre alla legge di bilancio 2026.

L'iter di approvazione della manovra finanziaria è nel pieno dei lavori per approdare ad un testo definitivo entro fine dicembre.

Vediamo, nel dettaglio gli emendamenti che annunciano condoni edilizi.

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1) Condoni in legge di Bilancio? Vediamo quali

Sono quattro gli emendamenti al Disegno di legge di Bilancio 2026 a tema condono e trattano di riqulificazione del territorio e abusi edilizi.

Gli emendamenti rientrano tra quelli del fascicolo delle proposte segnalate e partanto tra quelli che con molto probabilità verranno approvati in Parlamento.

Innanzitutto si segnalano due emendamenti in proposito:

  •  ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono suscettibili di sanatoria le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003, che al momento della loro realizzazione non erano gravati da vincoli imposti sulla base di norme volte alla tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali.
  • all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate
    le seguenti modificazioni: a) il comma 26 è sostituito dal seguente: «26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'Allegato 1, Tipologie da 1. a 6., nell'ambito dell'intero territorio nazionale, purché non rientrino nei casi di insuscettibilità assoluta di sanatoria previsti dal comma 27 del presente articolo e fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli immobili situati in aree soggette a vincolo.
    Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni devono adottare una legge di attuazione del presente
    comma con la quale sono determinate le possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria delle predette tipologie di abuso edilizio.»;
    b) al comma 27, lettera d), dopo le parole: «qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere» sono inserite le seguenti: «
    e comportanti inedificabilità assoluta».". Inoltre, Sono suscettibili di sanatoria, purché siano state ultimate ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche, entro il 30 Settembre 2025, le seguenti opere abusive:
    a) opere pertinenziali quali portici o tettoie realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
    b) opere accessorie quali balcone o loggia realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
    c) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301,
    realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e che non abbiano comportato incrementi di superficie e volumetria complessiva
    dell'edificio di riferimento al titolo abilitativo edilizio fatto salvo aumento della SUL di cui al comma 1 lett. a;
    d) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
    2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301,
    realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e che non abbiano comportato incrementi di superficie e volumetria complessiva
    dell'edificio di riferimento al titolo abilitativo edilizio fatto salvo aumento della SUL di cui al comma 1 lett. a;
    e) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili
    di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici
    o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);
    f) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
    g) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.p.r. 380/2001, realizzate in assenza del o indifformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

Sinteticamente, e in attesa di novità certe, dai testi su indicati si evince che, si dovrebbe riaprire un condono edilizio del 2003 ampliandolo a livello nazionale, ciò che dovrebbe consentire di sanare alcune tipologie di abusi realizzati fino a settembre 2025. 

Le opere potenzialmente condonabili sarebberpo quelle dell’Allegato 1 dell’art. 32 della Legge 326/2003 e divrebbero riguardare:

  • tettoie, portici, pergolati e pensiline realizzati senza titolo, se privi di nuova volumetria;
  • balconi, logge e verande leggere non comportanti aumento di superficie;
  • ristrutturazioni interne ed esterne eseguite senza SCIA o permesso di costruire senza incrementi volumetrici;
  • manutenzioni straordinarie abusive;
  • restauro e risanamento conservativo, anche nei centri storici, se compatibili con le norme urbanistiche;
  • piccoli ampliamenti entro soglia;
  • opere realizzate senza titolo ma comunque conformi agli strumenti urbanistici.

Resterebbero escluse dalla nuova sanatoria:

  • nuove costruzioni totalmente abusive;
  • ampliamenti o sopraelevazioni che volumetria aggiuntivai;
  • abusi in aree con vincolo assoluto e altre da approfondire.

La sanatoria non sarebbe automatica ma le Regione dovranno recepire la norma nazionale.

Il condono sarà possibile solo per le opere ultime entro la data fissata e nel rispetto dei limiti tecnici e volumetrici che la legge definirà.

Vedremo se sarà approvato con questa formulazione, se subirà modifiche o se sarà rigettato.

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