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DECRETO IMMIGRAZIONE 2025 CONVERTITO IN LEGGE: LE NOVITÀ

Decreto immigrazione 2025 convertito in legge: le novità

Pubblicata la legge di conversione del decreto-legge sull’ingresso regolare dei lavoratori stranieri e sulla gestione dei flussi migratori. Le modifiche

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E' stata pubblicata il 1 dicembre 2025 la legge di  conversione n. 179 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146,(cd. Decreto Immigrazione)  pubblicato il 4 ottobre  scorso.

Il provvedimento, composto da 12 articoli, intendeva intervenire in modo urgente  sulla disciplina dell’ingresso regolare dei lavoratori stranieri e sulla gestione del fenomeno migratorio, in affiancamento all nuovo DPCM flussi di ingresso relativo al 2026 2028.  Riguarda in particolare  le procedure per l’assunzione di cittadini di Paesi terzi e si concentra su tre macro-aree:

  • semplificazione dei nulla osta al lavoro;
  • rafforzamento dei controlli e del contrasto al caporalato;
  • ampliamento delle tutele per soggetti vulnerabili.

Vedi qui il testo coordinato del decreto e della legge di conversione 

Durante l’esame alla Camera sono stati presentati 127 emendamenti al testo iniziale , sempre con l’obiettivo di semplificare le procedure, ridurre le criticità e rafforzare  il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato, soprattutto nei settori agricolo, turistico e dell’assistenza familiare.

Vediamo un riepilogo delle norme in vigore e delle novità.

1) Quadro normativo: cosa prevede il decreto-legge già in vigore

 Nulla osta al lavoro e decorrenza dei termini

Il decreto interviene sugli articoli 22 e 24 del T.U. immigrazione, stabilendo che:

  • il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato decorre non dalla data della domanda, ma dal momento in cui la richiesta rientra effettivamente nelle quote della programmazione dei flussi;
  • il nulla osta deve essere rilasciato anche in mancanza di risposte ostative della Questura entro i termini, che restano:
    • 60 giorni per lavoro subordinato;
    • 20 giorni per lavoro stagionale.

 Requisiti preliminari e procedura

Il decreto conferma:

  • l’obbligo per il datore di lavoro di verificare presso il Centro per l’impiego l’indisponibilità di lavoratori in Italia (silenzio dopo 8 giorni = esito negativo);
  • la necessità, dopo il nulla osta, di confermare la richiesta per ottenere il visto, con termine passato da 7 a 15 giorni;
  • la stipula del contratto di soggiorno come condizione per il rilascio del permesso.

 Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

Gli articoli da 1 a 2 prevedono che le amministrazioni effettuino controlli secondo l’art. 71 del d.P.R. 445/2000, anche a campione, su:

  • datori di lavoro;
  • enti promotori di volontariato;
  • istituti di ricerca;
  • soggetti ospitanti nell’ambito del lavoro altamente qualificato;
  • trasferimenti intra-societari.

Precompilazione e limiti numerici alle richieste

Il decreto inserisce in via stabile la precompilazione telematica delle domande sul portale del Ministero dell’interno, nonché il limite di tre richieste di nulla osta per datore per ciascun decreto flussi annuale.

Il DL Immigrazione  include anche:

  • disciplina generale dei permessi per attesa di rinnovo o conversione;
  • incremento a 1 anno dei permessi per protezione sociale e vittime di caporalato;
  • proroga fino al 2028 degli ingressi extra-quote per 10.000 lavoratori nel settore dell’assistenza familiare;
  • introduzione della programmazione triennale del contingente per il volontariato internazionale;
  • estensione a 150 giorni del termine per il ricongiungimento familiare;
  • ampliamento dei soggetti ammessi al Fondo contro il reclutamento illegale;
  • possibilità per il Ministero dell’interno di avvalersi della Croce Rossa per la gestione dell’hotspot di Lampedusa fino al 2027.

2) Le modifiche legge 179 2025 al decreto Immigrazione n146 2025

Articolo (L. 179/2025 - conv. D.L. 146/2025)Che cosa cambia (rispetto al decreto originario)Riferimenti normativi toccatiImpatto operativo / note
Art. 1 – Nulla osta al lavoro subordinato + controlli dichiarazioni
  • Decorrenza dei termini spostata alla data di imputazione alle quote d’ingresso (non più alla presentazione/ricezione), in più punti.
  • Allungati alcuni termini procedurali: 7→15, 8→15 giorni; e 90→150 giorni sul ricongiungimento (v. art. 7).
  • Nuove modalità di gestione documentale: conferma nulla osta/trasmissione documenti anche tramite soggetti abilitati L. 12/1979 e/o organizzazioni datoriali.
  • Introduzione/rafforzamento dei controlli di veridicità delle dichiarazioni ex art. 71 DPR 445/2000 (più articoli).
D.Lgs. 286/1998: art. 22 (cc. 5, 5-quinquies, 6), art. 24 (c. 2 e c. 11), art. 24-bis (c. 2-bis), art. 27 (c. 1.1), art. 27-bis/ter/quater, art. 27-quinquies (c. 7-bis), art. 27-sexies (c. 4-bis).Tempistiche e decorrenze legate alle quote; più canali “assistiti” (consulenti/associazioni); controlli formali più strutturati sulle autodichiarazioni.
Art. 2 – Semplificazione/accelerazione procedure (lavoro subordinato)
  • Inseriti nuovi commi su precompilazione domande nei giorni del click day + controlli contestuali.
  • Possibilità per INL di verifiche anche anticipate con eventuale esclusione dalla procedura informatica.
  • Limite per utenti privati: max 3 richieste/anno (con deroghe in caso di invio tramite soggetti/strutture qualificate).
  • Ritocchi su domanda/formazione (art. 23) e richiamo applicativo anche al lavoro stagionale.
  • Inserita disciplina sperimentale fino al 31/12/2027 (estensione a 12 mesi di un termine specifico).
D.Lgs. 286/1998: art. 22 (nuovi cc. 2-bis.1 e 2-bis.2), art. 23 (c. 2-bis), art. 24 (c. 1 + nuovo c. 1-bis).Gestione “a monte” delle richieste (precompilazione); più controlli INL; limite quantitativo per privati; finestra sperimentale fino al 2027.
Art. 3 – Lavoro in attesa di rilascio/rinnovo/conversione
  • Riscritto il meccanismo: lo straniero può soggiornare e lavorare temporaneamente in attesa dell’esito (anche oltre 60 giorni), fino a eventuale comunicazione di motivi ostativi.
  • Condizione: ricevuta della domanda e rispetto degli adempimenti previsti.
D.Lgs. 286/1998: art. 5, c. 9-bis (sostituito).Maggiore continuità lavorativa e riduzione “buchi” amministrativi; attenzione alle comunicazioni di PS (anche al datore).
Art. 4 – Permessi “casi speciali”: durata/termini + Assegno di inclusione
  • Durata permessi da 6 mesi → 1 anno per alcuni istituti; maggior raccordo con percorsi di inserimento socio-lavorativo.
  • Previsione espressa di accesso all’Assegno di inclusione in specifiche fattispecie.
  • Integrazioni su pareri/istruttoria (“trasmettendo ogni elemento ritenuto utile”).
D.Lgs. 286/1998: art. 18 (c. 4 + nuovo c. 4-bis), art. 18-bis (c. 1-bis), art. 18-ter (cc. 2 e 3). Inoltre: D.L. 145/2024, art. 6, c. 5 (integrazione).Più durata e tutele; necessario coordinamento con misure sociali e con i percorsi di inclusione.
Art. 5 – Ingressi fuori quota: lavoro domestico (grandi anziani/disabilità + 0-6 anni)
  • Esteso l’orizzonte temporale: non solo 2025, ma anche 2026–2028.
  • Chiarito che il numero massimo è annuo.
  • Ampliamento platea: inclusa assistenza anche per bambini 0–6 anni.
D.L. 145/2024: art. 2, c. 2 (modificato).Possibilità di programmazione pluriennale e ampliamento casi; attenzione ai requisiti specifici dell’assistenza.
Art. 6 – Volontariato: contingente e governance
  • Ridefinito l’ingresso per volontariato con contingente triennale definito da Decreto MLPS di concerto con Interno/Esteri, sentito il CNTS.
D.Lgs. 286/1998: art. 27-bis, c. 1 (sostituito).Maggiore programmazione e coinvolgimento Terzo settore; potenziali effetti su quote/tempi di istruttoria.
Art. 7 – Ricongiungimento familiare
  • Allungato il termine procedurale: 90 → 150 giorni.
D.Lgs. 286/1998: art. 29, c. 8 (modificato).Tempistiche più ampie per definizione delle pratiche; impatto su pianificazione familiare e adempimenti collegati.
Art. 8 – Tavolo contro caporalato/sfruttamento agricolo
  • Inclusi tra i partecipanti anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
  • Abrogato un comma (c. 3) della disciplina previgente sul Tavolo.
D.L. 119/2018: art. 25-quater (modifiche, abrogazione c. 3).Allargamento governance/partecipazione; verificare conseguenze operative dell’abrogazione sul funzionamento.
Art. 9 – Fondo contro reclutamento illegale di manodopera straniera
  • Riscritti i soggetti destinatari/coinvolti: agenzie autorizzate (D.Lgs. 276/2003) e soggetti accreditati dalle Regioni ai servizi per il lavoro (D.Lgs. 150/2015).
L. 207/2024: art. 1, c. 889 (modificato).Focalizzazione su operatori “istituzionali”/accreditati; può cambiare la platea degli attuatori beneficiari.
Art. 10 – Punto di crisi di Lampedusa
  • Proroga del termine finale: 31/12/2025 → 31/12/2027.
D.L. 20/2023: art. 5-bis, c. 2 (modificato).Estensione temporale del presidio/assetto; impatto organizzativo e di copertura fino al 2027.
Fonte immagine: gpt
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