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CPB E RAVVEDIMENTO SPECIALE: CHIARIMENTI PER LE SCADENZE DEI NON SOLARI

CPB e ravvedimento speciale: chiarimenti per le scadenze dei non solari

Interpello n 284 del 4 novembre chiarimenti su CPB e ravvedimento speciale

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Con la Risposta a interpello n 284 del 4 novembre le Entrate hanno chiarito le tempistiche di adesione al CPB  e al ravvedimento speciale.

La società istante interroga l'ADE in relazione ai termini di adesione al Concordato Preventivo Biennale nonché in ordine all'interpretazione dell'articolo 2 quater, comma 13, del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e da ultimo modificato dal decretolegge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, al fine di aderire al ravvedimento speciale.
L'Istante riferisce che il proprio esercizio sociale termina il 30 giugno di ogni anno e che, per il periodo d'imposta chiuso il 30 giugno 2024, per il quale presenterà il modello SC 2024, redditi 2023, intende aderire per la prima volta al CPB.
A tal fine, evidenzia che l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, prevede che è possibile aderire alla proposta di concordato, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

La disposizione aggiunge poi che, per il primo anno di applicazione dell'istituto, il termine per aderire al CPB coincide con quello di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.
L'Istante evidenzia inoltre che intende aderire al ravvedimento speciale per le annualità 2018-2022 di cui all'articolo 2 quater del decreto legge n. 113 del 2024 in base al quale è consentito adottare il suddetto regime, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e hanno aderito al CPB entro i termini di legge (ossia, entro il 31 ottobre 2024 o entro il 12 dicembre 2024 in caso di presentazione della dichiarazione integrativa ex articolo 7 bis del decretolegge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189).
Il citato articolo 2 quater prevede poi, al comma 13, che tale regime si applica ''per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento''.
La sanatoria speciale si perfeziona con il versamento entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento integrale in un massimo di 24 rate maggiorate degli interessi, come previsto dall'articolo 2 quater, comma 8, del decreto legge n. 113 del 2024.
Premesso quanto sopra, l'Istante pone i seguenti dubbi interpretativi: 

  • entro quale termine è possibile aderire al CPB ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, essendo l'Istante una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (di seguito, ''primo quesito'');
  • entro quale termine è possibile adottare il regime del ravvedimento speciale di cui all'articolo 2 quater del decreto legge n. 113 del 2024, essendo l'Istante impossibilitato a rispettare il termine di versamento fissato al 31 marzo 2025 (termine precedente a quello di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi) [di seguito, ''secondo quesito''].

Vediamo la replica ade.

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  • requisiti di accesso alla sanatoria;
  • determinazione dell’imposta sostitutiva dei redditi, addizionali e IRAP;
  • cause di esclusione e casi particolari (ISA, Covid-19, non normale svolgimento attività);
  • differimento dei termini di accertamento;
  • tabelle di raccordo e confronto;
  • termini e modalità di versamento dell’imposta sostitutiva;
  • esempi pratici di calcolo e piani di rateazione.

1) CPB e ravvedimento speciale: chiarimenti per le scadenze dei non solari

Nello specifico, l'Istante chiede la corretta interpretazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dell'articolo 2 quater del decreto legge n. 113 del 2024.
Relativamente al primo quesito, si rileva che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, ''[...] per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1''.
Il ''primo anno'' è rappresentato, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 2024 e la proposta di CPB viene dunque formulata sulla base della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente (ossia, l'anno 2023), da presentare entro il 31 ottobre 2024 (cfr. paragrafo 2.3, circolare n. 18/E del 17 settembre 2024).
La citata circolare stabilisce anche che ''deve ritenersi che il termine previsto per aderire al CPB sia perentorio, in quanto il legislatore, per il solo 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio''
L'articolo 7 bis, comma 1, del decretolegge 19 ottobre 2024, n. 155, ha poi prorogato al 12 dicembre 2024 il termine di adesione al CPB, al ricorrere dei presupposti indicati dalla citata disposizione.
Nel caso concreto, l'Istante è un soggetto con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che intende aderire al CPB, pertanto, la proposta di CPB verrà elaborata tenuto conto del periodo d'imposta chiuso il 30 giugno 2024, per il quale la relativa dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata entro il termine indicato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 1 del 2024, cioè entro il 30 aprile 2025.
Il secondo quesito posto dall'Istante è relativo all'istituto previsto dall'articolo 2 quater, comma 13, del decreto legge n. 113 del 2024, ossia il regime di ravvedimento speciale ai fini della sanatoria delle annualità 2018-2022, mediante versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
In particolare, il citato articolo 2 quater, prevede, al comma 1, tale possibilità di ''ravvedimento'' per i soggetti che hanno applicato gli ISA e hanno aderito al CPB per il biennio 20242025 entro il 31 ottobre 2024 (o il termine del 12 dicembre 2024 in caso di presentazione della dichiarazione integrativa ex articolo 7 bis del decretolegge n. 155 del 2024), in presenza di tutte le altre condizioni richieste dalla disposizione.
Nel caso poi di soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il comma 13 dell'articolo 2 quater prevede che ''[l]e disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento''.
Per l'Istante il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (primo periodo di applicazione per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare in relazione al concordato per il biennio 20242025), è il periodo 1° luglio 2023 30 giugno 2024.
Il comma 8 dell'articolo 2 quater fissa il termine per il ravvedimento al 31 marzo 2025, con le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 novembre 2024.
Per l'agenzia contrariamente a quanto ipotizzato dall'Istante, il termine del 31 marzo 2025 previsto per il ''ravvedimento'' non pare in alcun modo derogabile.
Nel caso in concreto posto dall'Istante, il termine di adesione al ravvedimento (31 marzo 2025) è anteriore rispetto al momento di adesione al CPB (30 aprile 2025, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2023). 

L'Istante potrà aderire al ravvedimento entro il 31 marzo 2025 (essendo, appunto, termine inderogabile), fermo restando che il suo perfezionamento è
condizionato all'adesione da parte dell'Istante al CPB entro il termine del 30 aprile 2025.

Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Allegato

Risposta n 284/2025 Interpello
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