Il DM 7 agosto 2025 disciplina le regole per richiedere l'agevolazione ormai nota come Conto Termico 3.0
In particolare tra le regole, vediamo cosa si prevede per le componenti ricondizionate.
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Il testo analizza nel dettaglio il funzionamento del meccanismo, gli aspetti fiscali e procedurali, propone checklist pratiche ed esempi concreti per orientarsi tra le novità introdotte dal decreto MASE 2025.
1) Conto termico 3.0: cosa prevede per i beni ricondizionati
Il Conto termico 3.0 riconosce piena dignità al riuso tecnologico, valorizzando il ricondizionamento come pratica virtuosa di economia circolare.
In particolore all'art 10 del Decreto in oggetto tra le condizioni di ammissibilità alla agevolazione, al comma 4 è previsto che sono ammissibili gli interventi che utilizzano esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, i quali devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica asseverati da un tecnico abilitato.
L'art 2 dello stesso decreto stabilisce che per apparecchio o componente ricondizionato si intende: un prodotto, o parte di esso, già immesso nel mercato, che, dopo essere stato dismesso, è stato sottoposto ad azioni di pulizia, manutenzione, eventuale riparazione e infine testato al fine di ripristinarne la funzionalità e le prestazioni originarie, così da poter essere riutilizzato per lo scopo previsto senza modifiche sostanziali, contribuen-do a promuovere l’economia circolare e la riduzione dei rifiuti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità UE.
Il fabbricante, ovvero l’operatore, che effettua il ricondizionamento è responsabile di verificare la conformità del componente ricondizionato alle specifiche normative di prodotto e alle disposizioni legislative applicabili, prima di immetterlo nuovamente sul mercato come apparecchio ricondizionato o che contiene componenti ricondizionati.
A titolo di esempio gli apparecchi ricondizionati potranno essere impiegati negli interventi come la sostituzione di:
- impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore;
- caldaie a biomassa o sistemi ibridi;
- installazione di pannelli solari termici o sistemi di solar cooling;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con modelli più efficienti;
- realizzazione di interventi di isolamento termico e automazione energetica degli edifici.
L’uso di componenti ricondizionati non è solo una scelta ecologica ma anche economicamente vantaggiosa.
Tali componenti avranno un prezzo più basso rispetto ai beni nuovi e potranno ottenere contributi fino al 65% del costo sostenuto, a condizione che l’intervento porti a una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% o del 20% in caso di interventi combinati da certificare da un tecnico abilitato, che redige due attestati di prestazione energetica, in forma asseverata.
Il ricondizionatore o il produttore che rimette sul mercato i beni ha la responsabilità di garantirne la conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti, assicurando che le prestazioni siano equivalenti a quelle di un apparecchio nuovo.
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