Il DDL di Bilancio 2026 approvato dal Governo in 17 ottobre e che ora prosegue il suo iter di approvazione definitivo, contiene tra le altre, una norma sulle compensazione dei crediti fiscali e i debiti previdenziali.
In dettaglio l'art 26 in bozza è rubricato come Misure di contrasto alle indebite compensazioni sostituisce integralmente il comma 1 dell'art 4 bis del DL n 39/2024.
Vediamo il contenuto della previsione che dal 1° luglio 2026 inibisce in via generale la compensazione con i debiti per i contributi previdenziali e assistenziali.
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1) Stop generalizzato alle compensazioni con debiti INPS e INAIL
In particolare, l'articolo 26 del DDL prevede che al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell’Amministrazione fiscale), come da modifiche in corso di riprogrammazione, a decorrere dal 1° luglio 2026, all’articolo 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai fini del pagamento dei debiti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del medesimo decreto. Tale divieto si applica anche ai suddetti crediti d’imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario»;
b) la rubrica è sostituita con la seguente: «Art. 4-bis (Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali)».
2. All’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all’articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «superiori a euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a euro 50.000».
In sintesi con la previsione a partire dal 1° luglio 2026, si inibisce a tutti i soggetti e per tutti i crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, la compensazioni in F24 con i debiti per contributi previdenziali INPS e per premi assicurativi INAIL.
La norma attualmente vigente il comma 1 dell’art. 4-bis del DL 39/2024 stabilisce che, dal 1 ° gennaio 2025, le banche, gli intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106 del TUB, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64 del TUB e le imprese di assicurazione non possono compensare sul modello F24 i debiti per contributi previdenziali INPS e per premi assicurativi INAIL con i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto sul corrispettivo in fattura e cessione a terzi del credito corrispondente alla detrazione altrimenti spettante ai fini del superbonus o di altro bonus edilizio, di cui all’art. 121 comma 1 lett. a) e b) del DL 34/2020.
La Legge di bilancio, qualora restasse invariata la norma di cui si tratta, dovrebbe ampliare la previsione in modo generale, statuendo la compensabilità senza eccezioni.
Sull'attuale norma in vigore leggi anche Divieto di compensazione con i crediti fiscali al via dal 1.07.2024
Si attendono ulteriori poassaggi del disegno di legge per eventuali aggiornamenti in merito essendo la norma di particolare rilievo.
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