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CONTRIBUTI COLF E BADANTI 2026: NOVITÀ, ALIQUOTE E ISTRUZIONI INPS

Contributi colf e badanti 2026: novità, aliquote e istruzioni INPS

La circolare INPS n. 9/2026 definisce le nuove fasce contributive per il lavoro domestico in vigore dal 1° gennaio 2026. Tutte le tabelle

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Con la circolare n. 9 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici, in conseguenza della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%.

Le nuove misure contributive si applicano ai rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter) per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026 e interessano sia i rapporti a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, con specifiche differenze legate all’applicazione del contributo addizionale NASpI.

di seguito le principali indicazioni e le tabelle aggiornate


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1) Novità sui contributi lavoro domestico

La prima novità riguarda l’adeguamento delle fasce di retribuzione convenzionale, su cui vengono calcolati i contributi orari, in base alla rivalutazione ISTAT.

Restano confermati:

  • gli esoneri CUAF previsti dalla normativa vigente;
  • la minore aliquota ASpI per i datori soggetti a CUAF;
  • l’esonero dal contributo addizionale per i rapporti a termine instaurati in sostituzione di lavoratori assenti.

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, continua invece ad applicarsi il contributo addizionale dell’1,40%, interamente a carico del datore di lavoro.

Incentivo per chi posticipa la pensione

La circolare richiama inoltre la disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento, ricordando  che, per i lavoratori  domestici con i requisiti per la pensione che però esercitano la rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a proprio carico, il datore di lavoro non è tenuto al relativo versamento, e deve invece corrispondere la  quota in busta paga.

L'istituto annuncia comunque una prossima circolare  in cui verrà illustrata in dettaglio la disciplina di questo incentivo.

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2) Istruzioni operative e e tabelle importi

Contributi orari 2026 – Rapporti senza contributo addizionale

Retribuzione oraria effettivaRetribuzione convenzionaleContributo orario con CUAFContributo orario senza CUAF
Fino a € 9,61€ 8,52€ 1,70 (0,43)€ 1,71 (0,43)
Oltre € 9,61 e fino a € 11,70€ 9,61€ 1,92 (0,48)€ 1,93 (0,48)
Oltre € 11,70€ 11,70€ 2,34 (0,59)€ 2,35 (0,59)
Orario superiore a 24 ore settimanali€ 6,20€ 1,24 (0,31)€ 1,25 (0,31)

Tra parentesi è indicata la quota a carico del lavoratore. 


Contributi orari 2026 – Rapporti a tempo determinato (con contributo addizionale)

Retribuzione oraria effettivaRetribuzione convenzionaleContributo orario con CUAFContributo orario senza CUAF
Fino a € 9,61€ 8,52€ 1,82 (0,43)€ 1,83 (0,43)
Oltre € 9,61 e fino a € 11,70€ 9,61€ 2,05 (0,48)€ 2,06 (0,48)
Oltre € 11,70€ 11,70€ 2,50 (0,59)€ 2,51 (0,59)
Orario superiore a 24 ore settimanali€ 6,20€ 1,32 (0,31)€ 1,33 (0,31)


I contributi devono essere versati trimestralmente utilizzando gli importi aggiornati, con riferimento: alla retribuzione oraria effettiva; alla fascia convenzionale INPS; alla presenza o meno del contributo CUAF; alla tipologia di rapporto (tempo determinato o indeterminato). 

È fondamentale verificare correttamente la durata settimanale dell’orario di lavoro, poiché il superamento delle 24 ore comporta l’applicazione di una contribuzione specifica più favorevole.

3) Le scadenze per i versamenti. Come fare

Nel 2026 le scadenze di versamento dei contributi  sono previste con cadenza trimestrale, come per gli anni precedenti, e il versamento deve avvenire entro il 10 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, come specificato nella tabella seguente 

ATTENZIONE :  se il giorno 10 cade in sabato, domenica o festività, la scadenza si sposta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

1° trimestre (gen-mar)entro 10 aprile 2026
2° trimestre (apr-giu)entro 10 luglio 2026
3° trimestre (lug-set)entro 10 ottobre 2026
4° trimestre (ott-dic)entro 10 gennaio 2027

I versamenti contributivi devono essere effettuati tramite PagoPA o strumenti digitali messi a disposizione dall’INPS (portale pagamenti, App INPS Mobile, App IO), perché dal 2026 non vengono più inviati bollettini cartacei per la maggior parte dei datori di lavoro.

La comunicazione delle scadenze e degli importi è consultabile direttamente nell’area “Lavoratori domestici” del Portale dei Pagamenti INPS mediante accesso con SPID/CIE/CNS.

Nel caso di cessazione del rapporto

Se il rapporto di lavoro domestico termina prima della fine del trimestre, i contributi devono essere versati entro 10 giorni dalla data di cessazione, con riferimento alle ore effettivamente lavorate nel periodo.

Fonte immagine: Foto di Rosy / Bad Homburg / Germany da Pixabay
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