L’8 ottobre 2025 le principali associazioni datoriali del settore edile — ANCE, ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, Casartigiani, CLAAI Edilizia, Legacoop Produzione e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi — insieme alle organizzazioni sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, hanno sottoscritto due importanti accordi di aggiornamento dei Contratti collettivi nazionali di lavoro per le aziende edili artigiane, industriali e cooperative.
Le intese intervengono su 4 ambiti chiave:
- il Fondo nazionale per l’anzianità professionale edile (FNAPE),
- il Fondo nazionale di prepensionamento,
- il Fondo incentivo occupazione (FIO),
- armonizzazione del Modello di Denuncia Unica Edile (D.U.E.).
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1) FNAPE: nuove aliquote regionali e riduzione del contributo
Dal 1° ottobre 2025 entra in vigore una riduzione del 15% del contributo di finanziamento del FNAPE, Fondo nazionale per l’anzianità professionale edile, con nuove aliquote regionali che variano in media tra il 2,4% e il 3,1% a seconda della Cassa Edile di riferimento.
Le parti hanno inoltre previsto un monitoraggio dell’andamento del Fondo entro luglio 2026, per verificare la sostenibilità del nuovo sistema contributivo.
Le Casse Edili sono tenute a quantificare ogni anno le risorse destinate alla premialità per imprese e lavoratori, secondo le regole del contratto collettivo e della contrattazione di secondo livello.
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2) Fondo prepensionamento: nuovi sostegni ai dipendenti
L’Accordo 8 ottobre 2025 proroga la disciplina dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029 e introduce per il biennio 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2027 prestazioni straordinarie finanziate con risorse accantonate al 30 settembre 2025 presso CNCE:
- 15 milioni a SANEDIL per la prestazione “Sostegno studio” (1.000 euro mensili per i figli di operai deceduti per infortunio, dalla scuola secondaria di 2° grado fino alla laurea),
- 7,5 milioni per un indennizzo mensile pari al massimale NASpI per operai in estrema fragilità sanitaria con richiesta di aspettativa fino a 6 mesi, e
- 7,5 milioni come contributo straordinario di 500 euro annui per canone di locazione/rate di mutuo;
i relativi regolamenti e modulistica saranno predisposti entro 3 mesi dalla sottoscrizione.
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3) FIO e premialità agli operai
Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 è sospeso il versamento dello 0,10% a carico dei datori di lavoro al Fondo Incentivo Occupazione (FIO).
Le Casse Edili/Edilcasse territoriali quantificano entro il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 2025) le risorse per le premialità da erogare nell’anno di Cassa successivo (dal 2025/2026).
Per le imprese resta la riduzione del 20% del contributo all’Ente unificato territoriale se soddisfano almeno due parametri indicati negli allegati dei CCNL (tra cui: asseverazione/mantenimento Modello organizzazione e gestione salute e sicurezza – rete Formedil; adesione a codice di condotta sulla sostenibilità; richiesta di almeno 2 visite tecniche annue) ovvero uno dei punti 4) o 6) dell’Allegato A-2025 per le aziende artigiane.
Le premialità per gli operai sono definite dalle Parti territoriali; in assenza entro il 30 settembre, le risorse incrementano le prestazioni finanziate con la quota 0,45% del contributo Cassa Edile a partire dall’anno 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2026.
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4) Armonizzazione modello di denuncia unica edile DUE
Con il secondo accordo dell’8 ottobre 2025 è stato approvato il documento tecnico di armonizzazione del Modello di Denuncia Unica Edile (D.U.E.), che uniforma le procedure di compilazione delle denunce (ore, ferie, permessi, ecc.) per tutte le Casse Edili.
Resta l’obbligo della denuncia per singolo cantiere, con la sola eccezione del “cantiere generico” per lavori privati non soggetti a verifica di congruità, entro un limite massimo di 7.000 euro mensili di massa salari.
È inoltre confermata la disciplina della trasferta per i cantieri avviati dal 1° ottobre 2025 e l’avvio della nuova anagrafica degli impiegati ai fini della sanità integrativa e della previdenza complementare, gestita dalla CNCE.
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