Con il Decreto del 4 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto nuovi criteri organizzativi per lo svolgimento delle sedute relative a esami di guida, esami nautici, operazioni tecniche e attività ispettive.
Il provvedimento attua quanto previsto dall’art. 13 della Legge 177/2024, che ha delegato al MIT la definizione del numero di operazioni che possono essere svolte in una giornata lavorativa o in una singola seduta antimeridiana o pomeridiana. Il principale obiettivo della riforma è duplice: da un lato, migliorare il servizio reso all’utenza, dall’altro ottimizzare il carico di lavoro del personale della Motorizzazione, in modo uniforme su scala nazionale.
Per raggiungere questi risultati, il decreto stabilisce un sistema quantitativo basato sui cosiddetti coefficienti di ponderazione, un meccanismo innovativo che consente di misurare il peso di ogni operazione in modo proporzionale. Al posto di contare le sole “unità” di esami o revisioni, il nuovo modello prevede una somma ponderata che tiene conto della complessità e della durata di ciascuna attività.
1) Esami di guida
Per gli esami di guida, il parametro di riferimento è rappresentato dalla prova pratica per il conseguimento della patente B, a cui viene attribuito un coefficiente di ponderazione pari a 1. Una seduta – mattutina o pomeridiana – può contenere tra 6 e 7 esami di questo tipo, mentre una giornata completa può includerne da 12 a 14. Tuttavia, il decreto consente al responsabile della struttura di autorizzare fino a 8 esami di patente B in singola seduta, se necessario e previa intesa con le rappresentanze sindacali.
Le altre categorie di patente sono valutate con coefficienti diversi: le patenti AM, A1, A2 e A hanno un coefficiente di 0,75; le patenti professionali (C1, C, D, CE, ecc.) sono valorizzate con un coefficiente di 1,5.
Gli esami di revisione, che riguardano la verifica della patente già in possesso del conducente, valgono la metà del coefficiente previsto per la categoria corrispondente. Per le patenti speciali, si applicano gli stessi coefficienti della categoria standard di riferimento.
| Categoria patente | Coefficiente | Osservazioni |
|---|---|---|
| Patente B | 1 | Parametro di riferimento |
| AM, A1, A2, A | 0,75 | Motocicli e ciclomotori |
| BE, C, D, CE, DE | 1,5 | Patenti professionali |
| Patenti speciali | Come la categoria | Applicazione equivalente |
| Esami di revisione | 50% del coefficiente | Art. 128 CdS |
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2) Revisione veicoli e patenti nautiche
Per le operazioni tecniche, come la revisione dei veicoli, il parametro di riferimento è la revisione dei mezzi N2 e N3, con coefficiente 1. Ogni seduta può comprendere da 8 a 12 operazioni se condotta da un solo ispettore, e fino a 16 se coadiuvato da personale ausiliario. In una giornata completa, le attività possono variare da 16 a 32. Altre tipologie tecniche, come le revisioni ADR o le prove su cisterne per il trasporto di merci pericolose, possono avere coefficienti maggiori, fino a 2, in base alla complessità e alle norme applicabili.
Anche gli esami per le patenti nautiche sono regolamentati secondo lo stesso principio
. Il parametro di riferimento è l’esame per il comando di unità a motore entro 12 miglia dalla costa (categoria A), con coefficiente 1. Ogni seduta può comprendere da 8 a 10 esami, mentre una giornata completa arriva fino a 20. Se l’abilitazione riguarda anche la conduzione a vela, il coefficiente sale a 2 o 2,4, a seconda della categoria. Gli esami di revisione nautica seguono lo stesso schema di ponderazione applicato agli esami ordinari.
3) Attivita ispettive e vigilanza su autoscuole e centri CQC
Il decreto disciplina inoltre le attività ispettive e di vigilanza presso enti accreditati, come autoscuole, centri CQC, laboratori ATP e soggetti erogatori di corsi.
L’operazione di riferimento è l’ispezione presso un centro di formazione, che vale 1 punto e può essere ripetuta fino a 3 volte per seduta, o 6 per giornata completa.
Per ispezioni più complesse, come quelle effettuate presso stazioni ATP o centri privati autorizzati, il coefficiente è 1,5.
Se la seduta si svolge in orario notturno o festivo, è autorizzata una sola attività ispettiva.
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4) Entrata in vigore
Le nuove regole non sono ancora operative: il decreto prevede che la decorrenza sia fissata da un atto successivo della Direzione generale per la Motorizzazione, da adottare entro 10 giorni dalla pubblicazione del provvedimento principale. Fino a quel momento, si continuerà ad applicare la normativa precedente.
L’adozione del sistema basato sui coefficienti di ponderazione rappresenta un passo importante verso una gestione più efficiente e trasparente delle risorse pubbliche.
| Evento | Data | Descrizione |
|---|---|---|
| Decreto firmato | 4 agosto 2025 | Approvazione delle nuove regole |
| Pubblicazione in Gazzetta | 10 ottobre 2025 | GU Serie Generale n. 236 |
| Attuazione prevista | Entro 20 ottobre 2025 | Con decreto dirigenziale attuativo |
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