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OPERATORI DI CRIPTO ATTIVITÀ: NUOVE REGOLE DAL 1° GENNAIO

Operatori di Cripto attività: nuove regole dal 1° gennaio

Il Cdm di ieri ha approvato un Dlgs in via preliminare di recepimento della normativa UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

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Il Governo nel consiglio dei ministri dell8 ottobre ha approvato un Dlgs in via preliminare che recepisce la direttiva DAC-8, introducendo l’obbligo di comunicazione e lo scambio automatico di dati sulle operazioni in cripto-attività da parte dei gestori, estendendo così l’ambito della cooperazione amministrativa internazionale nel settore fiscale. 

Inoltre si amplia l’oggetto dello scambio d’informazioni ai meccanismi fiscali transfrontalieri che coinvolgono persone fisiche ad alto patrimonio netto. L’obiettivo è rafforzare la lotta all’evasione fiscale, in linea con gli standard internazionali, includendo anche le tasse e imposte non armonizzate.

1) Operatori di Cripto attività: nuove regole dal 1° gennaio

Dal 1° gennaio si allarga lo scambio automatico delle informazioni in ambito fiscale tra l’Italia e l’Ue.

Tutti i redditi previsti dalla direttiva del 2011 (redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni e proprietà e redditi immobiliari, fino ad oggi erano invece solo due tipologie a scelta) entrano nell'ambito delle informazioni da fornire.

Lo schema di decreto di recepimento della direttiva “Dac 8” n 2226 del 2023, in linea con la normativa MICAR, spinge sulla reportistica fiscale per gli exchanger

Gli obblighi di trasmissione dati diventano estremamente dettagliati, superando quelli previsti dal collaudato Common Reporting Standard (Crs) sullo scambio automatico. 

Ciò andrà ad incidere in modo significativo sugli standard di trasparenza e verifica del mondo cripto, cornice che va anche oltre le raccomandazioni del Gafi ossia Gruppo di azione finanziaria, soddisfatte dalla licenza a operare rilasciata da un’autorità statale, dalla trasparenza fiscale e dal corretto approccio antiriciclaggio.

A partire dal 1° gennaio 2026, tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività saranno tenuti a comunicare annualmente all’agenzia delle Entrate un set di informazioni molto complesso: 

  • dati angrafici
  • dati fiscali
  • natura delle operazioni

Attenzione al fatto che il termine per ottenere l’autorizzazione a operare secondo la normativa Micar è fissato al 31 dicembre 2025, scadenza che riguarda sia i nuovi operatori sia i già attivi sotto il precedente regime nazionale Oam, i quali dovranno regolarizzare la posizione per evitare interruzioni nell’operatività. Gli obblighi di reportistica scatteranno poi dal 1° gennaio 2026.

E' utile evidenziare che il Decreto legislativo approvato ieri consta di 19 articoli tra i quali l'art 7 evidenzia che i Prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono soggetti i seguenti:

  • a) i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione autorizzati, ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, dallo Stato ovvero autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell’articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114; 
  • b) i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, diversi da quelli indicati alla lettera a), che sono: 
    • 1) entità o persone fisiche residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
    • 2) entità costituite o organizzate in base a disposizioni nazionali e aventi la personalità giuridica o soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nel territorio dello Stato;
    • 3) entità gestite nello Stato;
    • 4) entità o persone fisiche che hanno una sede abituale di attività nel territorio dello Stato.

Si attende il seguito dell'iter di approvazione definitiva per maggiore dettaglio delle attese novità con decorrenza 2026.

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