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BONUS RIVENDITORI QUOTIDIANI E PERIODICI NON PREVALENTI: DOMANDE DAL 15.10

Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalenti: domande dal 15.10

L'Editoria con avviso informa della partenza del bonus per gli esercenti attività di rivendita non prevalente di quotidiani e periodici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalle ore 10.00 del 15 ottobre è possibile presentare le domande per il bonus rivenditori non prevalenti di quotidiani e periodici.

Il Dipartimento per l'Editoria con avviso del 22 settembre ha specificato le regole per il contributo a favore dei punti vendita.

Viene specificato che i termini e le modalità della agevolazione sono stabilite dal Decreto 1 agosto 2025, ora diffuso agli interessati per l'invio delle domande, vediamo i dettagli.

1) Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalenti: domande dal 15.10

Con Provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 1° agosto 2025, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2025 al n. 2420, sono stati definiti i requisiti e le modalità per la fruizione del contributo, previsto dall’articolo 2 del DPCM 17 aprile 2025.

a favore dei punti vendita, in via non prevalente, di quotidiani e periodici.

Il decreto disciplina l’attuazione della misura per il sostegno agli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, che svolgono tale attività in comuni privi di edicole.

Il contributo consiste nel rimborso, per un importo fino a 4.000 euro, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute pro quota nel 2024:

  • IMU, TASI, CUP, TARI, 
  • canoni di locazione, 
  • servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispostivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico.

La misura è riconosciuta entro il limite di 3 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, nel rispetto del vigente regolamento UE sugli aiuti “de minimis”.

Le domande possono essere presentate per via telematica dal 15 ottobre 2025 (ore 10.00) al 13 novembre 2025 (ore 17.00), attraverso la procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it.

In prossimità della data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei comuni privi di edicole (punti vendita esclusivi con codice di classificazione ATECO 47.62.10 primario e/o prevalente), individuato sulla base dei dati disponibili nel Registro delle imprese ed aggiornato alla data dell’8 ottobre 2025.

2) Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalente: requisiti per le domande

Son requisiti per le domande:

  • a) lo svolgimento in via non prevalente dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici, comprovata dal possesso del codice ATECO 47.62.10 - commercio al dettaglio di giornali, periodici e riviste, di cui al Registro delle imprese, quale codice di attività secondario; 
  • b) la sede del punto vendita in un comune privo di imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di quotidiani e periodici, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 primario e/o prevalente;
    c) nel caso di impresa che si avvalga di personale alle proprie dipendenze, essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
    d) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

3) Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalente: domande dal 15 ottobre

I soggetti che intendono accedere al contributo  presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it. Le domande per via telematica possono essere presentate dal 15 ottobre 2025 (ore 10.00) al 13 novembre (ore 17.00) e devono includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la
suddetta procedura telematica, attestante:

  • a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente decreto;
  • b) la tipologia delle spese, tra quelle indicate al comma 1 dell’articolo 3, con il relativo importo, sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024;
  • c) i ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita riferiti all’anno 2024, come risultanti dalla contabilità aziendale;
  • d) che la sede del punto vendita è sita in un comune privo di edicole, ai sensi dell’articolo 2;
  • e) gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

La documentazione attestante le spese sostenute e la contabilità aziendale deve essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell’amministrazione in sede di controllo.

Acquisite le domande, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a formare l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l’importo spettante, per ciascun beneficiario.

L’elenco di cui al presente comma è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento

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