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DL 116/2025 E REATI AMBIENTALI: RESPONSABILITÀ ENTI (PARTE II)

Dl 116/2025 e reati ambientali: responsabilità enti (Parte II)

Le modifiche all’art. 25-undecies D. Lgs 231/2001: tabella risk assessment

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Il Decreto-legge 116/2025, noto come “Terra dei Fuochi”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2025 ed è entrato in vigore il 9 agosto 2025. Attualmente è in attesa di conversione in legge. Introduce importanti innovazioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti in campo ambientale, modificando il D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), il Codice penale, il Codice di procedura penale e le leggi antimafia. In particolare, amplia i reati presupposto ambientali relativi alla gestione dei rifiuti non pericolosi inasprendo l’apparato sanzionatorio con modifiche dell’art. 25-undieces del D.lgs. 231/2001.

In continuità con il primo contributo “Gestione rifiuti e reati ambientali: la responsabilità degli enti nel DL 116/2025 del 14/09/2025" , qui l’autrice analizza tutte le novità relative all’art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 inerenti alle modifiche del TUA.

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1) Decreto-legge 116/2025: art. 25-undecies D. Lgs 231/2001- reati ambientali

L’art. 6 del DL 116/2025 amplia in modo diretto la responsabilità amministrativa egli enti in relazione ai reati ambientali modificando l’art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001. 

Le modifiche mirano a introdurre nuovi reati con riferimento a:

-    Art. 452-quaterdecies c.p., omessa bonifica;

-    Art. 452-septies c.p., impedimento di controllo;

-    Art. 259-ter D. lgs 152/2006, delitti colposi in materia dei rifiuti;

-    Art. 259-bis D. Lgs 152/2006, aggravante dell’attività di imprese;

-    Art. 256- bis D. lgs 152/2006, combustione illecita di rifiuti;

-    Art. 256- ter  D. lgs 152/2006, abbandono di rifiuti pericolosi;

-    Art. 255- bis D. lgs 152/2006, abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari;

e rafforzare il sistema sanzionatorio a carico degli enti per i reati ambientali, ampliando le condotte punibili, innalzando le sanzioni e prevedendo misure interdittive più severe e articolate:

-    l’aumento delle sanzioni pecuniarie: sono stati innalzati gli importi minimi e massimi delle sanzioni per numerose fattispecie di reati ambientali, come ad esempio per i reati di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-terdecies e 452-quaterdecies c.p., nonché per le violazioni degli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis del D.lgs. n. 152/2006.

-    l’ampliamento delle ipotesi sanzionatorie: sono state inserite nuove lettere (e-bis, e-ter, e-quater, a-bis, a-ter, b-bis) che prevedono ulteriori fattispecie sanzionate, tra cui nuovi reati ambientali come la violazione degli artt. 452-septies, 452-terdecies e 452-quaterdecies c.p. e di diverse disposizioni del D.lgs. n. 152/2006.

-    la riformulazione e abrogazione di alcune disposizioni: alcune lettere sono state riscritte (es. lettera e) o abrogate (es. lettera f).

-    il coordinamento normativo: modificato il comma 1-bis per includere nuove lettere e semplificare la formulazione, eliminando alcune limitazioni temporali.

-    la riduzione delle sanzioni in casi particolari: introdotto il nuovo comma 2-bis che prevede una riduzione delle sanzioni da un terzo a due terzi in presenza delle condizioni di cui all’art. 259-ter del D.lgs. n. 152/2006.

-    l’innalzamento delle sanzioni interdittive. Sono state ridefinite le ipotesi e la durata delle sanzioni interdittive, specificando i casi in cui si applicano per sei mesi o fino a un anno, e prevedendo l’interdizione definitiva dall’attività per gli enti che facilitano sistematicamente determinati reati ambientali.


2) Tabella di sintesi delle modifiche

Ambito di modifica

Descrizione sintetica

Aumento delle sanzioni pecuniarie

Innalzamento degli importi minimi e massimi delle sanzioni per vari reati ambientali (es. artt. 452-bis, 452-quater e altri c.p.; artt. 255-bis, 256-bis D.lgs. 152/2006).

Ampliamento delle ipotesi sanzionatorie

Introduzione di nuove lettere (es. e-bis, e-ter, a-bis, b-bis) e nuove fattispecie di reato ambientale (es. artt. 452-septies, nuove disposizioni D.lgs. 152/2006).

Riformulazione/abrogazione di disposizioni

Riscrittura di alcune lettere (es. lettera e) e abrogazione di altre (es. lettera f).

Coordinamento normativo

Modifiche al comma 1-bis per inserire nuove lettere e semplificare la formulazione, rimuovendo limitazioni temporali.

Riduzione delle sanzioni in casi particolari

Nuovo comma 2-bis: riduzione delle sanzioni da un terzo a due terzi in presenza delle condizioni previste dall’art. 259-ter D.lgs. 152/2006.

Innalzamento delle sanzioni interdittive

Ridefinizione di ipotesi e durata delle sanzioni interdittive (da sei mesi fino a un anno, interdizione definitiva per reati ambientali sistematici).

3) Decreto-legge 116/2025: risk assessment e Modello 231

Le modifiche dell’art. 25 -undecies, D. Lgs 231/2001, sotto il profilo operativo dell’ente e dell’attività di vigilanza dell’organismo ODV ha impatto per:

-    l’adeguamento  dell’assessment 231 per i rischi ambientali;

-    l’aggiornamento del Modello organizzativo d. lgs 231/2001, per includere le nuove fattispecie e rafforzare i protocolli e i presidi di controllo ambientale;

-    l’Organismo di Vigilanza (OdV) deve monitorare e vigilare sulle attività di aggiornamento dei rischi e la fase di efficientamento del Modello 231 aggiornato.

Alcuni settori come trasporti, edilizia, logistica e trattamento rifiuti sono più esposti ai rischi di reati ambientali di altri.

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4) Esempio: gestione rischi e misure di controllo

Esempio.

La tabella a titolo esemplificativo (e non esaustivo) fornisce una panoramica delle principali aree di rischio ambientale e delle relative misure di controllo adottate da un ente che opera nel settore del riutilizzo dei rifiuti organici. 

Si evidenzia l'importanza di una gestione strutturata attraverso audit ambientali e canali di segnalazione, che contribuiscono a mantenere bassa la probabilità di eventi critici e a garantire la conformità normativa. La presenza di responsabilità chiare e la formazione dei soggetti apicali e della forza lavoro rafforzano ulteriormente il sistema di prevenzione, riducendo il rischio di impedimenti al controllo ambientale e favorendo una cultura aziendale orientata alla trasparenza e alla sostenibilità ambientale.


Processo trasformazione

Rischio 231 (art. 25-undecies)

Probabilità

Impatto

Misure di controllo

Conferimento rifiuti organici

Gestione illecita (art. 256), classificazione errata

Medio

Medio-alto

Registro rifiuti, tracciabilità, formazione operatori

Stoccaggio e pretrattamento

Stoccaggio non conforme, rischio combustione (art. 256-bis)

Medio

Alto

Procedure HSE, ventilazione, monitoraggio temperatura

Processo di compostaggio/digestione

Emissioni odorigene o gas non controllati (art. 452-bis c.p.)

Medio

Alto

Sistemi di captazione biogas, coperture, biofiltri

Produzione di ammendanti/biogas

Utilizzo non conforme di sottoprodotti

Bassa

Medio

Controlli qualità, certificazioni, tracciabilità

Smaltimento residui non riutilizzabili

Smaltimento illecito (art. 259)

Bassa

Alto

FIR digitale, selezione impianti autorizzati

Bonifica e manutenzione impianti

Omessa bonifica (art. 257), impedimento controllo (art. 452-septies)

Bassa

Medio

Piano bonifica, manutenzione programmata, audit ARPA

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