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BUONI PASTO ESENTI FINO A 10 EURO CON LA MANOVRA 2026

Buoni pasto esenti fino a 10 euro con la manovra 2026

Nella nuova legge di bilancio 199 2025 un aumento dell'esenzione fiscale per i buoni pasto fino a 10 euro.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come preannunciato dalla presidente Meloni  tra le priorità  della nuova legge di bilancio ci sono misure di sostegno al  potere d’acquisto dei lavoratori.  

Nella bozza approvata dal Governo a ottobre era stato raccolto il suggerimento previsto da una proposta di legge, avanzata dalla senatrice Paola Mancini (FdI),  di  l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici, da 8  a 10 euro. 

 La misura è stata accolta dai tecnici del Ministero dell’Economia ed è presente nella versione finale della legge pubblicata in Gazzetta il 30 dicembre 2025.

NOVITA': E' disponibile il tool di simulazione delle nuove detassazioni previste per il 2026 con aggiornamenti gratuiti fino alla approvazione definitiva della nuova legge di bilancio

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1) La disciplina dei buoni pasto in vigore

Giova ricordare che per la disciplina  in vigore,  fiscalmente i buoni pasto corrisposti al lavoratore devono essere in generale sottoposti a tassazione ai fini dell’Irpef in capo al dipendente ma,  se  concessi alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti, non generano reddito imponibile (e di conseguenza contributivo) entro il limite massimo di:

  • € 4 se in formato cartaceo, 
  • € 8 se in formato elettronico , ora aumentati a 10.

Resta confermato anche  il limite di esenzione delle eventuali indennità sostitutive  di mensa per gli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo  dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo giornaliero di euro 5,29.

Sulla natura reddituale della consegna del buono ,  si ricorda che la Risoluzione 26/2010 ha ritenuto che si tratta di importo assimilato ad un compenso “in denaro” (non in natura), motivo per cui non trova applicazione la norma sulla  non imponibilità fino al limite di € 258 annui dell’eccedenza rispetto al limite di esenzione specifica fino ad € 4 / 8.  Per questo motivo solo l’eventuale maggiore valore sarà  assoggettato a tassazione.

Invece per il datore di lavoro  questi costi sono completamente deducibili, e non scontano il limite del 75% fissato per le spese di vitto e alloggio.


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