Con la sentenza n. 14968/2025, il TAR Lazio ha respinto un ricorso in una procedura di gara per lavori di riqualificazione bandita dalla Provincia di Viterbo come Stazione Unica Appaltante. Un’associazione temporanea di imprese, inizialmente risultata al primo posto della graduatoria provvisoria, era stata esclusa perché la sua offerta è stata ritenuta anormalmente bassa, in quanto non comprensiva dei cosi di manodopera.
Vediamo il caso e le motivazioni
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1) Il caso: offerta esclusa
Il punto critico che ha causato l'esclusione riguardava il trattamento dei costi della manodopera; le imprese avevano infatti separato tali costi, pari a circa 219 mila euro, dal prezzo indicato come ribassato, collocandoli in un file distinto della piattaforma di gara.
Secondo le ricorrenti, questa modalità rispondeva al formato tecnico dell’applicativo e alla volontà di non comprimere le retribuzioni del personale. Tuttavia, per la Stazione appaltante l’offerta appariva più bassa di quanto realmente fosse, alterando il confronto con gli altri concorrenti.
Le società hanno quindi impugnato gli atti chiedendone l’annullamento, sostenendo che la valutazione fosse stata svolta in modo frettoloso e senza una motivazione adeguata, e hanno domandato anche il risarcimento per la perdita dell’appalto.
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2) La posizione del TAR sui costi della manodopera
Come detto i giudici del TAR LAZIO hanno respinto il ricorso in quanto l’errore commesso dalle imprese era sostanziale: l’offerta economica non può essere presentata al netto della manodopera. Il D.Lgs. 36/2023, agli articoli 41 comma 14 e 110, stabilisce che i costi della manodopera e quelli della sicurezza fanno parte dell’importo a base di gara. Questi importi possono anche non essere ribassati, ma devono essere comunque inclusi nell’offerta economica.
Il TAR ha chiarito che:
- i costi della manodopera sono sempre compresi nel valore complessivo dell’offerta;
- il concorrente può decidere se applicare o meno ribassi su tali costi, ma in caso di ribasso deve dimostrare che deriva da una migliore organizzazione aziendale, senza violare i minimi contrattuali;
- non è ammesso presentare un’offerta separando artificialmente tali costi, perché ciò altera la comparabilità tra le offerte.
D'altra parte la eventuale aggiunta successiva viola il principio di immodificabilità della proposta economica.
Il giudice ha richiamato anche precedenti del Consiglio di Stato, che hanno confermato la legittimità del ribasso sulla manodopera purché accompagnato da idonee giustificazioni e nel rispetto della contrattazione collettiva. In questo caso, però, l’offerta presentava un “errore grave” e non poteva essere integrata successivamente.
La decisione conferma l'importanza per i datori di lavoro di prestare particolare attenzione al corretto inserimento dei costi della manodopera nell’offerta, poiché omissioni o errate compilazioni non sono sanabili dopo la scadenza dei termini.
Il TAR ha inoltre respinto la domanda di risarcimento, sottolineando che la legittimità degli atti amministrativi esclude la possibilità di compensazioni. Le imprese ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese di giudizio, fissate in 2.500 euro ciascuna a favore della Provincia di Viterbo e del Comune di Montalto di Castro.
| Sentenza TAR Lazio n. 14968/2025 | Principi evidenziati |
|---|---|
| Offerta economica | Deve includere i costi della manodopera |
| Ribasso sulla manodopera | Consentito, ma con obbligo di giustificazione e rispetto dei minimi salariali |
| Errore delle imprese | Separazione impropria dei costi, offerta non valida |
| Esito del ricorso | Respinto, esclusione confermata |
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3) I riferimenti normativi
Fonti normative e di giurisprudenza:
- Sentenza TAR Lazio, Sez. II, 29 luglio 2025, n. 14968 – ricorso contro l’aggiudicazione del Lotto 1 per la riqualificazione di via Tevere a Montalto Marina
- D.Lgs. 36/2023, art. 41, co. 14 e art. 110 – Codice dei contratti pubblici (disciplina dei costi della manodopera e verifica di anomalia delle offerte).
Consiglio di Stato, sentenze:
- n. 3418 del 18 aprile 2025 – ribasso sulla manodopera e verifica di congruità;
- n. 9255 del 19 novembre 2024 – conferma dell’ammissibilità del ribasso sulla manodopera con adeguata motivazione.
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