×
HOME

/

LAVORO

/

ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI

/

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: NON SI PERDE CON LA RICLASSIFICAZIONE DELL'IMPRESA

Disoccupazione agricola: non si perde con la riclassificazione dell'impresa

INPS chiarisce le modalità di gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite dopo la riclassificazione ATECO dell’impresa, e/o dei rapporti di lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il messaggio  2425 del 1°  agosto 2025 INPS fornisce indicazioni per la gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito dei provvedimenti, adottati d’ufficio dall’Istituto, di riclassificazione dell’attività economica svolta dall’impresa con conseguente cambio di iscrizione dei lavoratori dalla gestione contributiva agricola a un’altra gestione (tipicamente,  e viceversa.

Il caso tipico è quello della modifica  dalla gestione agricola alla gestione aziende dipendenti non agricoli.

L'istituto informa innanzitutto che, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  si è stabilito di non fare ricadere gli effetti della riclassificazione, per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione, sui lavoratori.  Di seguito le istruzioni per  le diverse situazioni.

Corso Online ON DEMAND | Dichiarazione dei redditi dell’Imprenditore Agricolo su regimi fiscali, attività connesse e novità normative.

Ti consigliamo anche i nostri applicativi:

Ti potrebbero interessare anche i nostri eBook e Libri di carta:

Approfondisci: scopri tutti gli eBook e volumi dedicati al settore agricolo su ConsulenzaAgricola.it

1) Chiarimenti e adempimenti nei diversi casi di riclassificazione

Il messaggio  precisa dunque che, posto che i lavoratori non sono responsabili degli errori del datore di lavoro e che la retroattività della riclassificazione ( potrebbe danneggiarli, privandoli della tutela prevista in caso di disoccupazione dalla Costituzione (art. 38) 

  • In caso di riclassificazione da agricolo a non agricolo, se i lavoratori non hanno potuto fare domanda NASpI nei tempi previsti, non devono restituire l’indennità agricola che avevano già ricevuto.
  • In caso di riclassificazione da non agricolo ad agricolo:
    •  se i termini per presentare la domanda di disoccupazione agricola sono già scaduti, i lavoratori mantengono il diritto alla NASpI ricevuta. L’INPS non chiederà la restituzione delle somme.
    • se i termini per fare domanda non sono scaduti, il lavoratore può presentare una nuova domanda per il settore corretto (NASpI o disoccupazione agricola).

Inoltre, se ha già ricevuto un’indennità per il settore sbagliato, è possibile la compensazione: la nuova prestazione verrà ridotta dell’importo già ricevuto. 

Ricorsi e contestazioni:   Per le situazioni in cui i lavoratori avevano ricevuto una richiesta di restituzione (indebito) e avevano fatto ricorso, l’INPS potrà chiudere il caso in autotutela, applicando le regole  sopracitate


Corso Online ON DEMAND | Dichiarazione dei redditi dell’Imprenditore Agricolo su regimi fiscali, attività connesse e novità normative.

Ti consigliamo anche i nostri applicativi:

Ti potrebbero interessare anche i nostri eBook e Libri di carta:

Approfondisci: scopri tutti gli eBook e volumi dedicati al settore agricolo su ConsulenzaAgricola.it

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI · 04/12/2025 Disoccupazione agricola 2025: CISOA eventi climatici equiparata al lavoro

Regole INPS 2025 su requisiti e calcolo della disoccupazione in agricoltura quando la CISOA è fruita per intere giornate a causa di meteo avverso

Disoccupazione agricola 2025: CISOA eventi climatici equiparata al lavoro

Regole INPS 2025 su requisiti e calcolo della disoccupazione in agricoltura quando la CISOA è fruita per intere giornate a causa di meteo avverso

CIG per caldo estremo:  sgravio a regime con la manovra 2026

In legge di bilancio rifinanziamento degli ammortizzatori sociali straordinari e non. Esonero dal contributo addizionale a regime per la CIG per eventi climatici straordinari

Addizionale Cassa integrazione: Inps chiarisce quando si applica la riduzione

L’INPS precisa che la riduzione del contributo addizionale al 6% o al 9% può essere applicata anche su più periodi di CIG entro i limiti previsti nel quinquennio mobile.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.