Con la circolare del 15 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) riporta le conclusioni di una circolare congiunta che risponde a quesiti giunti agli enti territoriali sulla legittimità di individuare come preposti i lavoratori con bassa anzianità (es. 12 mesi) o in apprendistato.
Viene precisato che non esiste un divieto normativo per queste categorie. L’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, infatti, non prevede requisiti rigidi o incompatibilità. Tuttavia, la nomina deve basarsi su criteri sostanziali, ovvero sulla capacità reale del lavoratore di esercitare i poteri necessari per prevenire rischi e incidenti, come richiesto dall’art. 19 dello stesso decreto.
La sola qualifica di apprendista o la scarsa anzianità, dunque, non sono sufficienti per escludere il ruolo di preposto: ogni valutazione deve essere fatta caso per caso, in base a competenze, contesto operativo e funzioni effettive.
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1) Preposto in apprendistato: attenzione al potere effettivo
Particolare attenzione va posta nei casi in cui il ruolo venga affidato a lavoratori in apprendistato “già qualificati”, ma non ancora a fine percorso formativo.
Secondo l’INL, non vi è un impedimento normativo allo svolgimento del ruolo di preposto da parte di un apprendista. La questione cruciale è l'effettiva titolarità dei poteri di vigilanza e intervento. Anche la giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. IV, n. 6790/2024) ha ribadito che l’inidoneità al ruolo non può essere desunta solo dalla qualifica contrattuale. Serve invece una verifica concreta delle competenze e dell’effettiva capacità di prevenire eventi lesivi, trattandosi di una figura centrale nella catena della sicurezza.
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2) Controlli e responsabilità del datore di lavoro
Per i datori di lavoro e consulenti è fondamentale garantire che la nomina del preposto risponda a criteri di sostanza e non solo formali.
Gli Organi di Vigilanza, come chiarisce l’INL, valuteranno quindi le reali competenze e conoscenze di fatto del lavoratore designato.
La formazione ricevuta non deve essere solo un adempimento burocratico, ma deve garantire le abilità necessarie alla mansione, tenendo conto della specificità dell’attività lavorativa.
Saranno quindi ammessi anche riscontri diretti, come dichiarazioni dei colleghi e rappresentanti dei lavoratori.
Infine: è essenziale che l’impresa tenga traccia della valutazione svolta e sia pronta a dimostrarne la coerenza con la normativa e con le reali esigenze di sicurezza operativa.
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