Il provvedimento della Banca d’Italia del 16 giugno 2025 Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco. (25A03558) )(GU n. 144 del 24/06/2025) introduce una disciplina aggiornata per l’iscrizione e la gestione dell’elenco previsto dall’articolo 8 del D.L. 350/2001. Gli obblighi riguardano gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di trattamento del contante (custodia, trasporto, verifica, ricircolo delle banconote), in possesso della licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S.
Per l’iscrizione è necessario:
- possedere i requisiti di onorabilità e professionalità per esponenti aziendali e soci;
- disporre di un assetto organizzativo e di controlli interni in linea con le disposizioni sul trattamento del contante;
- presentare la domanda secondo l’apposito modello (Allegato 1), corredata da documentazione dettagliata (organigramma, procedure, elenco soci, ecc.).
L’iscrizione è autorizzata o negata entro 120 giorni dalla Banca d’Italia, che notifica l’esito e vigila sul rispetto del termine per l’inizio attività (altri 120 giorni). In caso di rinuncia, cessazione o violazioni rilevanti, l’operatore può essere cancellato su istanza o d’ufficio.
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1) Controlli antiriciclaggio: presidi, ruoli e formazione
Il decreto introduce un quadro rigoroso in materia antiriciclaggio, proporzionato alla dimensione dell’operatore. Sono previsti presidi obbligatori, articolati su tre livelli di controllo:
- Controlli di primo livello: attivati nelle operazioni quotidiane per l’adeguata verifica e la rilevazione delle operazioni sospette.
- Controlli di secondo livello: gestiti dalla funzione antiriciclaggio, con responsabilità su verifica dei processi, proposta di correttivi, formazione del personale, redazione del regolamento AML e della relazione annuale.
- Controlli di terzo livello: esercitati dalla funzione di revisione interna (o da un referente qualificato in caso di esonero per operatori minori).
Gli organi aziendali devono nominare responsabili per:
- la funzione antiriciclaggio (non coincidente con titolare dell’impresa);
- la revisione interna (se prevista);
- le segnalzioni di operazioni sospette (SOS);
- le segnalazioni periodiche alla Banca d’Italia (trimestrali, secondo schema operativo).
Tutte le figure devono essere indipendenti, competenti, e, se esternalizzate, devono rispettare precisi obblighi contrattuali. È centrale anche la valutazione annuale del rischio (autovalutazione) che, per gli operatori minori, può avere cadenza biennale.
A questo link tutta la modulistica allegata al decreto aggiornata
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2) Vigilanza e sanzioni: controlli intensificati e criteri di intervento
La Banca d’Italia è investita di poteri ispettivi, sanzionatori e di intervento ai sensi del D.lgs. 231/2007.
Può condurre verifiche presso gli operatori, richiedere documenti, ordinare convocazioni, imporre misure correttive e, nei casi gravi, vietare nuove operazioni.
Le principali aree oggetto di controllo sono:
- l’effettiva attuazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione delle SOS;
- la congruità dell’assetto organizzativo e dei controlli interni;
- la permanenza dei requisiti per l’iscrizione all’elenco.
In caso di inadempimenti, sono previste sanzioni pecuniarie differenziate per operatori ed esponenti, con aggravanti in presenza di violazioni sistematiche, carenze strutturali o rischi significativi per la reputazione e la legalità.
Il provvedimento entra in vigore il 24 luglio 2025 e sostituisce integralmente quello del 23 aprile 2019.
Gli operatori interessati devono adeguarsi tempestivamente, considerando l’alto livello di formalizzazione richiesto, l’obbligo di autovalutazione e l’attenzione alla formazione e al monitoraggio continuo.
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