E' stato pubblicato sul sito ministeriale il decreto direttoriale 43 2025 proposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che disciplina le modalità di accesso ai dati contenuti nella patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili, per garantire trasparenza e correttezza nella consultazione delle informazioni, tutelando allo stesso tempo i dati personali degli interessati secondo i principi del Regolamento UE 2016/679.
ATTENZIONE : Le nuove funzionalità della piattaforma richiedono un aggiornamento con sospensione di tutte le attività- Lo comunica INL con Notizia del 3 luglio sul proprio sito.
L'accesso al portale sarà sospeso:
- dalle ore 08:00 del 7 luglio 2025;
- fino alle ore 10:00 del 10 luglio 2025.
Gli utenti sono invitati a pianificare in anticipo le attività che richiedano l’uso del sistema.
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1) Il contesto: la patente a crediti nei cantieri e il ruolo del Garante
Il 21 maggio 2025 il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per disciplinare le modalità di accesso alle informazioni contenute nella “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. prevista dall’art. 27 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).
Per approfondire leggi Patente cantieri regole faq aggiornate
La gestione del sistema e delle relative informazioni personali è affidata all’INL, che agisce come titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Pur approvando il provvedimento, il Garante con il provvedimento 294 2025 (Qui il testo) ha imposto due importanti condizioni di cui si dovrà tener conto prima della pubblicazione ed entrata in vigore del decreto:
- La prima riguarda la sicurezza delle password di accesso per i soggetti abilitati: dovranno essere conservate con tecniche crittografiche conformi allo stato dell’arte, come già indicato nel provvedimento n. 594/2023.
- La seconda condizione impone di dettagliare meglio le misure tecniche per garantire l’immodificabilità e l’integrità dei log di accesso e tracciamento. È stato inoltre richiesto di limitare i dati registrati nel tracciamento a quelli strettamente necessari, escludendo l’indirizzo e-mail ordinario, nel rispetto dell’art. 32 del GDPR e dei principi di integrità e riservatezza.
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2) Le modalità di accesso ai dati: chi può vedere cosa
Il decreto prevede che le informazioni relative alla patente siano accessibili tramite il Portale dei Servizi INL, autenticandosi con SPID, CIE o strumenti equivalenti. Possono accedere:
- i titolari della patente o i loro delegati (con piena visibilità);
- le pubbliche amministrazioni (solo per verificare il possesso e la validità del titolo in caso di appalti);
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i soggetti che intendono affidare lavori (per valutare eventuali sospensioni della patente);
- gli organismi paritetici e i coordinatori per la sicurezza (per finalità di vigilanza e coordinamento).
Il portale potrà fornire dati identificativi del titolare, punteggio iniziale e aggiornato, eventuali sospensioni e decurtazioni di crediti, ma non riportare gli estremi dei provvedimenti che le hanno causate, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR)
PER APPROFONDIRE sono disponibili:
- La Patente a Punti nei Cantieri edili libro di carta
- Manuale Smart della Sicurezza per i Cantieri Edili libro carta
- Testo Unico di sicurezza sul lavoro libro di carta
- Manuale coordinatore per la sicurezza CSE CSP nei cantieri edili libro di carta
3) Informazioni visualizzabili - Modalità e finalità di accesso
Le informazioni della patente sono suddivise in sezioni:
- Dati anagrafici e identificativi del soggetto titolare.
- Numero, data di rilascio e stato (attiva/sospesa) della patente.
- Punteggio iniziale e aggiornato.
- Eventuali sospensioni e i relativi estremi.
- Provvedimenti definitivi che comportano decurtazione di crediti.
L' Accesso tramite SPID livello 2, CIE, CNS o strumenti equivalenti (eIDAS per soggetti europei).
I titolari o delegati possono accedere direttamente.
Gli altri soggetti accedono tramite autodichiarazione e dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000.
Le informazioni sono accessibili solo per le seguenti finalità:
- Verifica del possesso e validità del titolo abilitante (es. per partecipazione ad appalti);
- Controllo sulla sicurezza nei cantieri e sulla regolarità contrattuale;
- Verifica della possibilità di proseguire lavori in caso di sospensione della patente. AL VIA
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4) Sicurezza informatica e trattamento dei dati
Vengono applicate misure tecniche e organizzative molto dettagliate e avanzate, tra cui:
- Autenticazione forte (MFA), segregazione degli accessi, monitoraggio continuo;
- Protezione cloud, sistemi antivirus/XDR, SIEM, backup automatici;
- Sistema di tracciamento delle operazioni effettuate sulla piattaforma (log in modalità “append-only”).
- I dati relativi alla patente sono conservati per la durata della stessa.
Le informazioni su sospensioni e provvedimenti disciplinari sono conservate per un massimo di 5 anni.
I log di tracciamento degli accessi sono conservati per 5 anni, senza analisi automatizzate o alert.
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