Il 16 giugno 2025 l’INPS ha pubblicato la circolare n. 103 per fornire le istruzioni operative sull’applicazione delle agevolazioni previdenziali alle imprese agricole danneggiate da calamità naturali, eventi climatici avversi e fitopatie.
Il documento attua le disposizioni del regolamento UE 2022/2472 e del D.lgs. 102/2004, concentrandosi in particolare sull’esonero contributivo per le aziende agricole richiedibile sulla base delle specifiche declaratorie fornite con appositi decreti ministeriali .
Di seguito una sintesi rivolta a consulenti del lavoro e datori di lavoro agricoli.
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1) Esonero INPS imprese agricole: il quadro normativo e l'attivazione
L’intervento è subordinato a:
- decreto di declaratoria del Ministero dell’Agricoltura che attesta la calamità;
- danni a produzioni, strutture o impianti non coperti dal Piano assicurativo annuale;
- danno superiore al 30% della produzione media;
- regolarità DURC e rispetto delle norme sul lavoro.
Le misure sono ammissibili se:
- l’impresa è attiva nella produzione agricola primaria (ATECO 01.1 - 01.5);
- rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa (PMI) UE;
- è in possesso del requisito di “agricoltore in attività”.
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2) Esonero INPS Agricoltura: Tipi di eventi ammissibili e intensità degli aiuti
Secondo il regolamento UE 2022/2472, gli aiuti possono coprire i danni con le seguenti percentuali:
Tipo di evento | Percentuale massima di aiuto |
---|---|
Calamità naturali (terremoti, inondazioni, ecc.) | 100% |
Epizoozie e fitopatie (moria kiwi, Xylella, ecc.) | 100% |
Eventi climatici avversi assimilabili (grandine, gelo, ecc.) | 80% (90% in zone soggette a vincoli naturali) |
Percentuale di danno | Aliquota di esonero |
---|---|
≥ 30% | 17% |
> 70% | 50% |
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3) L’esonero contributivo INPS: a chi spetta e come funziona
Le agevolazioni previdenziali sono uno degli strumenti previsti come intervento ex post. L’esonero si applica:
- ai contributi in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento;
- su richiesta presentata tramite cassetto previdenziale INPS;
- nei limiti delle risorse e dell’importo massimo riconosciuto dalla Regione.
Percentuali di esonero previste:
percentuale di danno Aliquota di esonero
≥ 30% 17%
> 70% 50%
Importante: l’esonero si calcola “a scalare” come parte dell’importo massimo di aiuto spettante.
Non sono oggetto di esonero le seguenti componenti:
- trattenute a carico del lavoratore;
- contributo al Fondo TFR (art. 2120 c.c.);
- contributo 0,30% per i Fondi interprofessionali.
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4) Come presentare domanda
La domanda per l’esonero contributivo imprese agricole colpite da calamità si trasmette esclusivamente tramite il “cassetto previdenziale del contribuente”; e deve contenere le dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000) e la validità DURC.
L'istituto informa che verranno a breve resi disponibili, i moduli di richiesta degli esoneri contributivi (uno per ogni decreto di declaratoria)
Le strutture territoriali INPS verificheranno:
- esistenza del DURC in corso;
- rispetto di CCNL e normativa in materia di lavoro;
- congruità dei dati forniti (via banche dati SIAN, Agenzia Entrate, ecc.).
L’esonero ha natura provvisoria e diventa definitivo solo dopo approvazione della domanda di intervento compensativo da parte della Regione o dell’AGEA.
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5) i riferimenti normativi completi
Riferimenti normativi italiani sull'esonero INPS agricolo
- D.lgs. 102/2004, artt. 5 e 8 – Interventi compensativi e esonero contributivo
- DM 22/05/2023 – Eventi assimilabili a calamità naturali
- DM 11/08/2023 – Calamità naturali
- DM 24/01/2024 e DM 12/09/2024 – Fitopatie (Xylella, moria kiwi, ecc.)
- DM interministeriale 21/07/2005 – Percentuali esonero (17% - 50%)
- D.lgs. 82/2008 – Danno minimo per accesso: 30%
- DL 104/2023 e DL 63/2024 – Deroghe al principio di sussidiarietà
- Legge 296/2006, art. 1, co. 755-756 e 1175 – Requisiti DURC e limiti esclusione
- Legge 234/2012, art. 52 – Registrazione aiuti di Stato
- Legge 845/1978 e Legge 388/2000 – Contributi esclusi (Fondi formazione)