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AGEVOLAZIONI INPS AGRICOLTURA PER CALAMITÀ E MALATTIE

Agevolazioni INPS agricoltura per calamità e malattie

Guida operativa INPS per accedere agli interventi compensativi e agli esoneri contributivi per imprese agricole in caso di eventi climatici eccezionali, calamità, epidemie

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Il 16 giugno 2025 l’INPS ha pubblicato la circolare n. 103 per fornire le istruzioni operative sull’applicazione delle agevolazioni previdenziali alle imprese agricole danneggiate da calamità naturali, eventi climatici avversi e fitopatie. 

Il documento attua le disposizioni del regolamento UE 2022/2472 e del D.lgs. 102/2004, concentrandosi in particolare sull’esonero contributivo per le aziende agricole  richiedibile sulla base  delle specifiche declaratorie fornite con  appositi decreti ministeriali .

Di seguito una sintesi rivolta a consulenti del lavoro e datori di lavoro agricoli.

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1) Esonero INPS imprese agricole: il quadro normativo e l'attivazione

L’intervento è subordinato a:

  • decreto di declaratoria del Ministero dell’Agricoltura che attesta la calamità;
  • danni a produzioni, strutture o impianti non coperti dal Piano assicurativo annuale;
  • danno superiore al 30% della produzione media;
  • regolarità DURC e rispetto delle norme sul lavoro.

Le misure sono ammissibili se:

  • l’impresa è attiva nella produzione agricola primaria (ATECO 01.1 - 01.5);
  • rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa (PMI) UE;
  • è in possesso del requisito di “agricoltore in attività”.

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2) Esonero INPS Agricoltura: Tipi di eventi ammissibili e intensità degli aiuti

Secondo il regolamento UE 2022/2472, gli aiuti possono coprire i danni con le seguenti percentuali:

Intensità massima degli aiuti per evento
Tipo di eventoPercentuale massima di aiuto
Calamità naturali (terremoti, inondazioni, ecc.)100%
Epizoozie e fitopatie (moria kiwi, Xylella, ecc.)100%
Eventi climatici avversi assimilabili (grandine, gelo, ecc.)80% (90% in zone soggette a vincoli naturali)


Aliquota esonero contributivo INPS
Percentuale di dannoAliquota di esonero
≥ 30%17%
> 70%50%

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3) L’esonero contributivo INPS: a chi spetta e come funziona

Le agevolazioni previdenziali sono uno degli strumenti previsti come intervento ex post. L’esonero si applica:

  • ai contributi in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento;
  • su richiesta presentata tramite cassetto previdenziale INPS;
  • nei limiti delle risorse e dell’importo massimo riconosciuto dalla Regione.

Percentuali di esonero previste:

percentuale di danno    Aliquota di esonero

≥ 30%                                 17%

> 70%                                 50%


Importante: l’esonero si calcola “a scalare” come parte dell’importo massimo di aiuto spettante.

Non sono oggetto di esonero le seguenti componenti:

  • trattenute a carico del lavoratore;
  • contributo al Fondo TFR (art. 2120 c.c.);
  • contributo 0,30% per i Fondi interprofessionali.

4) Come presentare domanda

La domanda per l’esonero contributivo  imprese agricole colpite da calamità si  trasmette esclusivamente tramite il “cassetto previdenziale del contribuente”; e deve contenere le dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000) e la validità DURC.

L'istituto informa che verranno a breve resi disponibili, i moduli di richiesta degli esoneri contributivi (uno per ogni decreto di declaratoria)

Le strutture territoriali INPS verificheranno:

  • esistenza del DURC in corso;
  • rispetto di CCNL e normativa in materia di lavoro;
  • congruità dei dati forniti (via banche dati SIAN, Agenzia Entrate, ecc.).

L’esonero ha natura provvisoria e diventa definitivo solo dopo approvazione della domanda di intervento compensativo da parte della Regione o dell’AGEA.

5) i riferimenti normativi completi

 Riferimenti normativi italiani sull'esonero INPS agricolo

  • D.lgs. 102/2004, artt. 5 e 8 – Interventi compensativi e esonero contributivo
  • DM 22/05/2023 – Eventi assimilabili a calamità naturali
  • DM 11/08/2023 – Calamità naturali
  • DM 24/01/2024 e DM 12/09/2024 – Fitopatie (Xylella, moria kiwi, ecc.)
  • DM interministeriale 21/07/2005 – Percentuali esonero (17% - 50%)
  • D.lgs. 82/2008 – Danno minimo per accesso: 30%
  • DL 104/2023 e DL 63/2024 – Deroghe al principio di sussidiarietà
  • Legge 296/2006, art. 1, co. 755-756 e 1175 – Requisiti DURC e limiti esclusione
  • Legge 234/2012, art. 52 – Registrazione aiuti di Stato
  • Legge 845/1978 e Legge 388/2000 – Contributi esclusi (Fondi formazione)
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