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POLIZZA CATASTROFALE GRANDI IMPRESE: INCERTEZZA SULLE SANZIONI DAL 30 GIUGNO

Polizza catastrofale grandi imprese: incertezza sulle sanzioni dal 30 giugno

In prossimità del 30 giugno, termine ultimo per stipulare la cat nat delle grandi imprese analizziamo le incertezze ancora presenti su questo adempimento

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Il Decreto-legge n 39/2025 publbicato in GU n 75 del 31 marzo, conteneva la proroga per l'obbligo di polazza catastrofale per le imprese.

In particolare è stato previsto che:

  • per le PMI l'obbligo slitta al 1° gennaio 2026,
  • per le medie imprese al 1° ottobre 2025,
  • è rimasto al 31 marzo l'obbligo di stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.

Leggi anche: Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata

Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.

Considerato che il 30 giugno scadono i 90 giorni, da allora in poi dovrebbero scattare le famigerate sanzioni per chi non ha stipulato, vediamo quali incertezze sussistono.

1) Polizza catastrofale grandi imprese: incertezza sulle sanzioni dal 30 giugno

L’art. 1 comma 3 del DL 39/2025, convertito con modificazioni dalla L. 78/2025, ha previsto che le disposizione sulle sanzioni ossia quelle previste dall’art. 1 comma 102 della L. 213/2023, si applichino decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

La norma originaria non è chiara quindi nascono diversi dubbi che si prospetteranno dopo il 30 giugno prossimo.

L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Tale previsione ricordiamolo non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate.

Il MIMIT con due FAQ ha precisato che spetta a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

Pertanto ciascun Ministero dovrebbe emanare un apposito provvedimento attuativo che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare entro i termini per assicurarsi fissati dall’art. 1 del DL 39/2025.

Entro il 30 giugno dovrebbero arrivare indicazioni sulle conseguenze dell’inadempimento per le singole misure.

Presumibilmente però non dovrebbero essere applicabili sanzioni alle imprese inadempienti, fintantochè non arriveranno i provvedimenti di cui si tratta.

Infatti sempre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha evidenziato che la causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, o dalla diversa data ivi indicata.

Il MIMIT ha specificato per quanto di propria compretenza che è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti”.

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