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SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE DI PARTECIPAZIONE: CODICE TRIBUTO SOCIETÀ

Sostitutiva plusvalenze cessione di partecipazione: codice tributo società

Codice tributo "1864" per F24 Imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti

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Con la Risoluzione n 33 del 4 giugno viene istituito il codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva derivante dalle plusvalenze da cessione di partecipazione qualificate realizzate da società ed enti non residenti
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 59 , della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), prevedendo che le plusvalenze  realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del Tuir, poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, ove soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del citato Tuir.
Le plusvalenze oggetto del comma 2-bis del citato articolo 68 del Tuir sono  assoggettate a imposta sostitutiva.

1) Sostitutiva per plusvalenze da cessione partecipazioni qualificate realizzate da società non residenti

Con la Risoluzione in oggetto er consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta  sostitutiva in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

  •  “1864” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti – articolo  68, comma 2-bis del Tuir”.

Al fine della compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si

effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese  rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in  pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in  un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”

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Risoluzione AdE 33 del 04.06.2025
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